Patteggiamento e Ricorso in Cassazione: I Limiti Imposti dalla Legge
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è un rito alternativo che consente di definire il processo penale in modo rapido, evitando il dibattimento. Tuttavia, questa scelta strategica comporta precise conseguenze sui mezzi di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza i confini entro cui è possibile ricorrere contro una sentenza emessa a seguito di accordo, dichiarando inammissibili le censure che mirano a rimettere in discussione il merito della vicenda.
I Fatti del Caso: Il Ricorso contro la Sentenza di Patteggiamento
Due imputati, dopo aver raggiunto un accordo con la pubblica accusa e ottenuto una sentenza di patteggiamento dal Giudice per le Indagini Preliminari, decidevano di presentare ricorso per Cassazione. Le loro doglianze erano di duplice natura: da un lato, lamentavano la mancata valutazione di elementi che, a loro dire, avrebbero dovuto condurre a un proscioglimento; dall’altro, contestavano l’omessa motivazione riguardo alla dosimetria della pena applicata, ritenendola non giustificata.
La Decisione della Corte: La Struttura del Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi, dichiarandoli inammissibili. I giudici hanno sottolineato che i motivi proposti dagli imputati rappresentano “censure non consentite” nell’ambito del giudizio di legittimità su una sentenza di patteggiamento. La decisione si fonda sulla natura stessa di questo rito speciale, che si basa su un accordo tra le parti e non su un accertamento probatorio completo.
Le Motivazioni della Sentenza
La Suprema Corte ha articolato il proprio ragionamento su alcuni pilastri fondamentali della procedura di applicazione della pena su richiesta.
L’Accordo Esonera dall’Onere della Prova
Il punto cruciale evidenziato dalla Corte è che l’accordo intervenuto tra accusa e difesa esonera la prima dall’onere della prova. L’imputato, accettando il patteggiamento, rinuncia a contestare nel merito l’accusa in un dibattimento pubblico. Di conseguenza, non può successivamente lamentare in Cassazione una presunta mancata valutazione di prove a suo favore. La sentenza che recepisce l’accordo è ritenuta sufficientemente motivata da una descrizione sintetica del fatto e dalla conferma della correttezza della qualificazione giuridica e della congruità della pena.
Il Ruolo del Giudice nel Patteggiamento
Il controllo del giudice che ratifica il patteggiamento non è un’analisi approfondita del materiale probatorio, ma si concentra su aspetti specifici e tassativi. Il giudice deve:
1. Verificare l’assenza di cause di proscioglimento immediato: Ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale, il giudice deve accertare che non emerga in modo evidente una causa di non punibilità.
2. Controllare la corretta qualificazione giuridica del fatto: Il reato contestato deve essere stato inquadrato correttamente dal punto di vista normativo.
3. Valutare la congruità della pena: La pena concordata deve essere ritenuta adeguata, tenendo conto dei criteri generali dell’art. 133 del codice penale (gravità del reato, personalità del reo, ecc.).
Nel caso di specie, il giudice di merito aveva svolto correttamente queste verifiche, dando atto dell’assenza di elementi per un proscioglimento e giudicando congrue le pene concordate. Pertanto, la sua pronuncia è stata ritenuta incensurabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in commento ribadisce un principio consolidato: la scelta del patteggiamento è una decisione processuale che preclude la possibilità di sollevare, in sede di impugnazione, questioni relative al merito della colpevolezza e alla valutazione delle prove. Chi accede a questo rito speciale accetta l’esito sanzionatorio concordato in cambio di una riduzione della pena, rinunciando implicitamente a contestare l’impianto accusatorio. I ricorsi che tentano di scardinare la logica dell’accordo, introducendo temi propri del giudizio dibattimentale, sono destinati a essere dichiarati inammissibili. Questa pronuncia serve da monito sulla necessità di ponderare attentamente le conseguenze della scelta di un rito alternativo, i cui vantaggi si pagano con una significativa limitazione delle facoltà di impugnazione.
È possibile contestare la valutazione delle prove in un ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
No. Secondo la Corte, l’accordo di patteggiamento esonera l’accusa dall’onere della prova. Pertanto, un ricorso non può basarsi sulla mancata valutazione di elementi che avrebbero potuto portare al proscioglimento, in quanto tale valutazione non è prevista in questo rito.
Il giudice del patteggiamento deve motivare in dettaglio la misura della pena concordata tra le parti?
No, non in dettaglio. La sentenza che recepisce l’accordo è considerata sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto e l’affermazione della congruità della pena. Il controllo del giudice si attiene alla verifica che la pena non sia palesemente sproporzionata, non a una motivazione analitica come in un giudizio ordinario.
Qual è il ruolo del giudice nel ratificare un accordo di patteggiamento?
Il ruolo del giudice è verificare che non sussistano le condizioni per un proscioglimento immediato (ai sensi dell’art. 129 c.p.p.), che la qualificazione giuridica del fatto sia corretta e che la pena concordata tra le parti sia congrua, anche in base ai criteri dell’art. 133 c.p.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41612 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41612 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/05/2024 del GIP TRIBUNALE di TARANTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i ricorsi – con i quali COGNOME eccepisce la mancata valutazione della sussistenza di elementi che avrebbero consentito il proscioglimento dell’imputato e COGNOME la omessa motivazione in ordine alla dosimetria della pena applicata e – devono essere dichiarati inammissibili, con procedura de plano, perché i motivi propongono censure non consentite. Anche a prescindere dalla genericità degli stessi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., l’accordo intervenut esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica e della congruità della pena “patteggiata” (ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.: tra tante, Sez. 4, n. del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824). A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata che, da un lato, ha dato atto dell’assenza di elementi idonei a fondare una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. (descrivendo il contenuto degli elementi di indagine a carico degli imputati) e, dall’altro lato, ha evidenziato che le pene concordate dalle parti erano congrue “considerati gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (natura, specie e mezzi dell’azione e personalità di entrambi gli imputati)”, risultando pertanto la pronuncia oggetto del ricorso incensurabile in questa sede.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma giudicata congrua – di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 28/10/2024