Patteggiamento: i limiti invalicabili del ricorso in Cassazione
Il patteggiamento rappresenta uno degli strumenti più utilizzati nel sistema penale italiano per definire rapidamente il processo, ma comporta una significativa limitazione del diritto di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito ulteriormente il perimetro entro cui è possibile contestare una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, confermando il rigore interpretativo introdotto dalle recenti riforme legislative.
Il caso e la contestazione del patteggiamento
La vicenda trae origine da una sentenza del Tribunale territoriale che, accogliendo la richiesta delle parti, aveva applicato a due soggetti la pena di quattro mesi di reclusione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Gli imputati, tuttavia, decidevano di ricorrere in Cassazione deducendo una carenza motivazionale della sentenza. In particolare, i ricorrenti sostenevano che il giudice non avesse adeguatamente illustrato il contributo causale fornito da ciascuno di essi nella realizzazione dell’illecito.
Questa tipologia di censura investe direttamente la ricostruzione del fatto e la valutazione della responsabilità, aspetti che nel rito speciale del patteggiamento assumono una connotazione differente rispetto al rito ordinario. La questione centrale riguarda dunque la possibilità di invocare vizi di motivazione quando la pena è frutto di un accordo preventivo.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato i ricorsi inammissibili con procedura de plano. La Corte ha fondato la propria decisione sul dettato normativo dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Tale norma, introdotta dalla Legge n. 103 del 2017, ha drasticamente ridotto i motivi per i quali è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento.
Secondo la Cassazione, le doglianze relative alla motivazione sul contributo individuale dei correi esulano completamente dalle ipotesi tassative previste dalla legge. Il legislatore ha infatti inteso blindare l’accordo tra le parti, limitando il controllo di legittimità a vizi macroscopici o attinenti alla formazione della volontà, per evitare che il ricorso diventi uno strumento per rimettere in discussione il merito di quanto già concordato.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si basano sulla natura negoziale del rito. Il ricorso per cassazione contro il patteggiamento è ammesso esclusivamente per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, all’erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, oppure all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché i ricorrenti hanno lamentato unicamente un difetto di motivazione sulla dinamica del reato, il ricorso è stato ritenuto non conforme al modello legale. La Corte ha sottolineato che la riforma del 2017 ha voluto eliminare la possibilità di dedurre vizi motivazionali generici, proprio per coerenza con la struttura di un rito che si fonda sull’esonero del giudice dal dovere di una motivazione esaustiva sul merito della responsabilità.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Suprema Corte confermano che chi sceglie la strada del patteggiamento accetta implicitamente una compressione delle facoltà di impugnazione. Non è possibile, in sede di legittimità, tentare di scardinare l’accordo lamentando lacune nella descrizione del fatto o nella valutazione delle prove. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, come conseguenza diretta, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questo provvedimento funge da monito sulla necessità di valutare con estrema attenzione la strategia difensiva prima di accedere a riti speciali, data l’impossibilità di rimediare successivamente a scelte processuali consapevoli.
Si può impugnare una sentenza di patteggiamento per mancanza di motivazione?
No, il ricorso per cassazione contro il patteggiamento è limitato a casi specifici come l’illegalità della pena o l’erronea qualificazione del fatto.
Quali sono i motivi validi per ricorrere contro il patteggiamento?
I motivi includono vizi della volontà dell’imputato, errore nella qualificazione giuridica, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza o pena illegale.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile?
Oltre al rigetto, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 49223 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 49223 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nato a Lugo il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Ravenna il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/03/2023 del Tribunale di Ravenna udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
FATTO E DIRITTO
Con ricorsi affidati al comune difensore di fiducia, COGNOME NOME e COGNOME NOME impugnano la sentenza del Tribunale di Ravenna con cui, ex art. 444 cod. proc. pen., gli è stata applicata, in ordine al reato di cui all’art. 337 cod. pen loro ascritto, la pena di mesi quattro di reclusione ciascuno.
I ricorrenti deducono carenze motivazionali in ordine al contributo da ognuno offerto nella realizzazione del reato.
I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano pe ché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, pos essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione de pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell’ar comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all’espressione della volon dell’imputato, all’erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di corr tra la richiesta e la sentenza e all’illegalità della pena o della misura di s nessuno dei quali dedotti dai ricorrenti (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/ Oboroceanu, Rv. 272014).
All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagament delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che s stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/11/2023