Patteggiamento e limiti del ricorso in Cassazione
Il patteggiamento rappresenta un pilastro dell’efficienza processuale, ma comporta una rinuncia consapevole a gran parte delle facoltà di impugnazione. La natura negoziale di questo rito speciale limita drasticamente le possibilità di ricorrere in Cassazione, come confermato da una recente ordinanza della Suprema Corte.
Il caso e la decisione della Corte
Un imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa dal Giudice per l’udienza preliminare. Il ricorrente lamentava, in particolare, la violazione di legge consistente nella mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’articolo 129 del codice di procedura penale. La Corte di Cassazione ha esaminato la questione dichiarando il ricorso inammissibile con procedura de plano, ovvero senza la necessità di un’udienza pubblica.
La tassatività dei motivi di ricorso
L’ordinamento attuale prevede un perimetro molto stretto per chi intende contestare una sentenza di patteggiamento. L’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale elenca in modo tassativo le ipotesi in cui è ammesso il ricorso. Tra queste non rientra la generica doglianza relativa alla mancata applicazione dell’articolo 129 c.p.p., a meno che non si traduca in un vizio specifico previsto dalla norma citata.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sul principio di tassatività delle impugnazioni. Il legislatore ha voluto limitare il ricorso in Cassazione contro le sentenze di patteggiamento per evitare che un rito basato sull’accordo delle parti venisse strumentalizzato per allungare i tempi processuali. La Corte ha chiarito che la verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento è un atto dovuto dal giudice nel momento in cui ratifica l’accordo, ma la sua mancata o errata valutazione non può essere dedotta come vizio di legge in sede di legittimità, salvo i casi eccezionali previsti dalla legge. Il ricorso è stato dunque ritenuto non consentito in relazione alla tipologia di sentenza impugnata, portando alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dai giudici di legittimità confermano un orientamento rigoroso che scoraggia impugnazioni dilatorie dopo la scelta di un rito speciale. Chi sceglie il patteggiamento deve essere consapevole che la sentenza sarà difficilmente attaccabile, se non per vizi macroscopici relativi all’espressione della volontà, al calcolo della pena o alla qualificazione giuridica del fatto nei limiti consentiti. La decisione comporta implicazioni pratiche immediate: l’inammissibilità del ricorso non solo chiude definitivamente il processo, ma espone il ricorrente a sanzioni pecuniarie significative in favore della Cassa delle Ammende, sottolineando l’importanza di una valutazione strategica approfondita prima di adire la Suprema Corte.
Si può ricorrere in Cassazione contro un patteggiamento per mancato proscioglimento?
No, la giurisprudenza prevalente ritiene inammissibile il ricorso che lamenti la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., poiché i motivi di impugnazione sono tassativi.
Quali sono i rischi di un ricorso inammissibile in sede penale?
Oltre al rigetto del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria che può arrivare a tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Cosa prevede l’articolo 448 comma 2-bis del codice di procedura penale?
Questa norma limita il ricorso per cassazione contro le sentenze di patteggiamento a vizi specifici, come quelli relativi all’espressione della volontà dell’imputato o all’illegalità della pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 48476 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 48476 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato a Cinquefrondi il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/06/2023 emessa dal Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Palmi;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. Ed invero, in tema di patteggiamento è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenz di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l’art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen., limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi d violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente