Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 48460 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 48460 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
avverso la sentenza del 03/05/2023 del GIUDICE per l’UDIENZA PRELIMINARt di GENOVA
NOME nata il DATA_NASCITA a Czestochowa (Polonia) udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; La trattazione del ricorso segue la procedura “De plano”.
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto avanzato avverso sentenza di patteggiamen motivi non consentiti, in particolare per mancanza di motivazione in ordine all’eq pena. Ed invero ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto c 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sen patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’i difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazion fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’a comma 3 cod. proc. pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto de cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e val profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma 13 otto re 2023 Il co sigliere e tensore NOME COGNOME
COGNOME
La Presidente
NOME COGNOME