Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5471 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5471 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 28/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/06/2025 del TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Milano in data 13 giugno 2025, per il reato di cui agli artt. 110, 56, 624-bis commi 2 e 5, cod. pen. (con riferimento all’art. 625 nn. 2 e 5 cod. pen.).
Ritenuto che il motivo sollevato (omessa motivazione in ordine al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o del misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
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Il Frsiente