Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5960 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 1 Num. 5960 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/06/2025 del GIP TRIBUNALE di Reggio Calabria Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Con sentenza del 19 giugno 2025 il Tribunale di Reggio Calabria ha applicato ad NOME COGNOME, su richiesta dell’interessato, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione e 2.291 euro di multa per i reati degli artt. 4 e 7 I. 2 ottobre 1967, n. 895, 648 e 349 cod. pen.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l’imputato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce vizio di motivazione, perchè la sentenza impugnata non avrebbe preso posizione sulle deduzioni contenute nell’atto di appello della difesa dell’imputato e si sarebbe limitata a confermare la sentenza di primo grado ritrascrivendo gli argomenti della stessa senza controdedurre sui rilievi formulati dall’appellante.
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorso, composto di affermazioni generali, prive di qualsiasi riferimenti al caso concreto, tanto da poter essere in astratto riversate tal quali in un ricorso proposto per conto di altro assistito, è totalmente inconferente con la sentenza impugnata, che non è una sentenza di appello, ma una sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. emessa da un giudice di primo grado.
Al contrario di quanto scritto nel ricorso, non esiste, perciò, nessun atto di appello del difensore che non sarebbe stato valutato, e nessuna sentenza di appello che si sarebbe limitata a ritrascrivere gli argomenti della sentenza di primo grado.
Ne consegue che il ricorso, in realtà, depurato da questi argomenti inconferenti, si rivela del tutto privo di motivi contro la sentenza impugnata, che, per di più, in quanto emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., è una sentenza impugnabile soltanto nei limiti di quanto disposto dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. che prevede che “il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o del di sicurezza”.
Si versa, pertanto, nella situazione prevista dall’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in cui la Corte può dichiarare l’inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 21/11/2025