Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1055 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1055 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: BALAN STANICA nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2022 del TRIBUNALE di VENEZIA
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. 33594/2022
Rilevato che BALAN STANICA ricorre avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. in data 5 luglio 2022 dal Tribunale di Venezia nel procedimento per il reato di cui agli ar 56, 624 e 625, n.7, cod. pen.
Considerato che il ricorso è inammissibile perché presentato personalmente dall’imputato dopo l’entrata in vigore della I. 23 giugno 2017 n. 103, che ha escluso detta possibilità. Trov oggi applicazione, infatti, la regola di cui all’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novell dalla legge n. 103 cit., in vigore dal 3 agosto 2017, secondo cui è esclusa la previgent possibilità dell’imputato di provvedere personalmente e «l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi» devono essere sottoscritti, «a pena di inammissibilità», da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo. In applicazione del principio processuale tempus regit actum, la declaratoria di inammissibilità del ricorso deve avvenire «senza formalità», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (in rel. art. 591, comma 1-lett. a, cod. proc. pen.), come introdotto dalla citata legge n. del 2017.
Considerato, peraltro, che l’unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente contesta vizio motivazionale, è palesemente inammissibile in quanto proposto avverso una sentenza applicativa di pena, per indeducibilità o manifesta infondatezza dei motivi di cui all’art. comma 2 bis, cod. proc. pen.
Invero, l’art. 448, comma 2 bis, introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha previsto che la sentenza di patteggiamento è ricorribile p cassazione solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difett correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica e all’illegalità pena e tra tali motivi non rientra l’erronea applicazione dell’art. 129, cod. proc. pen.
Ritenuto che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022
Il Consigliere Estensore
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Il Presi