Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 679 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 679 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato a Milano il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/07/2022 emessa dal Tribunale di Milano;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME.
OSSERVA
Rilevato che il ricorrente ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe, che ha applicato nei suoi confronti la pena sull’accordo delle parti;
Ritenuto che non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta;
Considerato infatti che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza
senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (tra tante, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116), mentre il ricorso nella specie lamenta piuttosto la valutazione “non approfondita” del ruolo e della responsabilità dell’imputato sulla base delle circostanze emergenti dagli atti;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3e 1/2022.