Patteggiamento e limiti al ricorso: il caso della sospensione condizionale
Il patteggiamento rappresenta un pilastro della giustizia penale moderna, offrendo un’economia processuale in cambio di una riduzione della pena. Tuttavia, la natura negoziale di questo rito comporta limiti rigorosi alla possibilità di impugnare la sentenza finale, specialmente quando si tratta di benefici non concordati preventivamente.
Il Patteggiamento e i limiti dell’impugnazione
Nel caso in esame, due soggetti hanno presentato ricorso per cassazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il motivo principale del gravame riguardava la mancata applicazione della sospensione condizionale della pena da parte del Giudice per le Indagini Preliminari. La questione centrale risiede nella perimetrazione dei motivi di ricorso ammissibili dopo un accordo sulla pena.
Effetti del Patteggiamento sulla sospensione condizionale
La Corte di Cassazione ha analizzato la doglianza alla luce dell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma elenca in modo tassativo i casi in cui è possibile ricorrere contro una sentenza di patteggiamento. Tra questi non rientra la mancata concessione di benefici che non siano stati espressamente inseriti nell’accordo tra l’imputato e il Pubblico Ministero. Se la sospensione condizionale non fa parte del ‘pacchetto’ concordato, il giudice non è tenuto a concederla d’ufficio in modo che possa poi essere sindacato in sede di legittimità.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha motivato l’inammissibilità evidenziando che il motivo proposto esula dal novero di quelli previsti dalla legge. Poiché la sospensione condizionale della pena non costituiva oggetto dell’accordo tra le parti, la sua mancata applicazione non può essere denunciata con il ricorso per cassazione. Il legislatore ha voluto limitare le impugnazioni nel patteggiamento per preservare la finalità deflattiva del rito, impedendo che una parte possa rimangiarsi i termini di un accordo liberamente sottoscritto o aggiungere pretese in una fase successiva.
Le conclusioni
In conclusione, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili con procedura semplificata. Oltre al rigetto nel merito, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia conferma che, nel patteggiamento, ogni beneficio deve essere attentamente valutato e inserito nell’accordo originario, poiché la fase di legittimità non permette di rimediare a omissioni strategiche compiute durante la negoziazione della pena.
Si può ricorrere in Cassazione se il giudice non concede la sospensione condizionale nel patteggiamento?
Il ricorso è possibile solo se la sospensione condizionale era parte integrante dell’accordo tra imputato e PM. Se non era prevista nell’accordo, il ricorso viene dichiarato inammissibile.
Quali sono i motivi ammessi per impugnare un patteggiamento?
I motivi sono limitati e indicati dall’art. 448 comma 2-bis c.p.p., riguardando principalmente vizi della volontà, espressione della pena o illegalità della stessa.
Cosa accade se il ricorso contro il patteggiamento è dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i tremila euro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 69 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 69 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/10/2022
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME, nata a Bonefro il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Isernia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10 giugno 2022 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Campobasso;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e non partecipata, perché il motivo proposto, con cui si denuncia la mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, che non costituiva oggetto dell’accordo tra le parti, esula dal novero di quelli, per i quali è previsto il ricorso per cassazione espressa indicati nell’art. dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.