Patteggiamento: i limiti invalicabili del ricorso in Cassazione
Il rito speciale del patteggiamento rappresenta uno degli strumenti più utilizzati nel sistema processuale penale per definire rapidamente il giudizio. Tuttavia, la scelta di questo percorso comporta una drastica riduzione delle facoltà di impugnazione, come confermato dalla recente ordinanza della Corte di Cassazione.
Il rito del patteggiamento e i limiti all’impugnazione
Nel caso in esame, un imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza emessa dal Tribunale che applicava la pena concordata tra le parti. La difesa sosteneva che il giudice di merito non avesse adeguatamente verificato l’eventuale sussistenza di cause di proscioglimento immediato, violando così l’obbligo previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale.
Questa tipologia di contestazione è frequente, ma si scontra con una normativa rigorosa volta a preservare la natura deflattiva del rito. Il legislatore ha infatti inteso limitare i casi in cui una sentenza nata da un accordo possa essere messa in discussione davanti ai giudici di legittimità.
La decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno sottolineato che l’impugnabilità della sentenza di patteggiamento è oggi regolata in modo tassativo dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Tale norma circoscrive il ricorso a ipotesi specifiche, tra cui non rientra la generica mancata verifica del proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
La decisione ribadisce un orientamento consolidato: chi sceglie il rito speciale accetta implicitamente una limitazione del controllo giudiziale in cambio di benefici sulla pena. Di conseguenza, non è possibile utilizzare il ricorso per Cassazione per riaprire questioni di merito o per lamentare vizi che non rientrano nell’elenco tassativo previsto dalla legge.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sul principio di tassatività delle impugnazioni. L’articolo 448, comma 2-bis, c.p.p. limita il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento esclusivamente ai motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. La deduzione del vizio di violazione di legge per mancata verifica delle cause di proscioglimento non è contemplata da tale elenco. La Corte ha dunque applicato la procedura de plano, rilevando che i motivi proposti non sono consentiti dall’ordinamento per questa specifica tipologia di provvedimento.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Suprema Corte evidenziano la severità del sistema verso i ricorsi considerati dilatori o manifestamente infondati. Oltre alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questo provvedimento serve da monito: la scelta del patteggiamento richiede una valutazione tecnica estremamente prudente, poiché le possibilità di tornare sui propri passi attraverso il ricorso in Cassazione sono ridotte al minimo e il rischio di sanzioni pecuniarie per ricorsi inammissibili è concreto.
Si può impugnare un patteggiamento se il giudice non ha prosciolto l’imputato?
No, la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non rientra tra i motivi tassativi di ricorso previsti per il patteggiamento.
Quali sono i motivi validi per ricorrere contro il patteggiamento?
Il ricorso è ammesso solo per vizi della volontà, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, illegalità della pena o delle misure di sicurezza.
Cosa succede se il ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, a una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41402 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 41402 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da NOME nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/04/2023 emessa del Tribunale di Roma;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge
in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).
Rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.
Ritenuto, pertanto, che il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 settembre 2023
Il consigliere estensore
Il Presidente