Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43543 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 43543 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 22/04/2023 dal Tribunale di Roma;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal dì sigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata: in tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca – come nel caso in
esame – la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 – 01; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, COGNOME, Rv. 278337 -01);
considerato che il comma 2bis dell’art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore da1.3 agosto dello stesso anno, prevede, infatti, che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a) all’espressione della volontà dell’imputato; b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza; c) all’erronea qualificazione giuridica del fatto; d) all’illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 settembre 2023 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente