Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45224 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45224 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FINE() PASQUALE nato a ALTAMURA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BARI
dati:LaiuciecrOrparti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Esaminato il ricorso proposto da COGNOME COGNOME avverso la sentenza di patteggiamento in epigrafe indicata, con cui l’imputato si duole della mancata considerazione da parte del giudice di eventuali cause di immediato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. e della mancanza di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto.
Considerato che, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto, all’illegali della pena o della misura di sicurezza.
Considerato che il primo rilievo difensivo non rientra tra quelli per i quali è proponibile l’impugnazione e che la censura è comunque palesemente contraddetta dal contenuto della pronuncia, in cui si richiama espressamente l’art. 129 cod.proc.pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste.
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la doglianza, posta in termini assolutamente generici, è del tutto destituita di fondamento, avendo il giudice di merito, sia pure succintamente, affrontato il tema e sostenuto la correttezza della qualificazione giuridica del fatto.
Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata “de plano”, poiché l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 ottobre 2023
Il Consigliere estensore