Patteggiamento: i limiti invalicabili del ricorso in Cassazione
Il patteggiamento rappresenta uno dei riti speciali più diffusi nel nostro ordinamento penale, offrendo all’imputato uno sconto di pena in cambio di una rapida definizione del processo. Tuttavia, questa scelta processuale comporta una drastica riduzione delle possibilità di contestare la decisione finale davanti alla Suprema Corte.
Il caso in esame
Un imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari che aveva ratificato l’accordo sulla pena. La difesa lamentava, in particolare, la violazione di legge consistente nella mancata verifica, da parte del giudice, della possibile sussistenza di cause di proscioglimento immediato. Secondo il ricorrente, il giudice avrebbe dovuto accertare con maggiore rigore se vi fossero i presupposti per chiudere il processo senza condanna prima di applicare la pena concordata.
La decisione sulla stabilità del patteggiamento
La Corte di Cassazione ha affrontato la questione con una procedura rapida, dichiarando il ricorso inammissibile. Il punto centrale della decisione risiede nell’interpretazione rigorosa delle norme che regolano le impugnazioni nei riti speciali. Quando le parti scelgono la strada dell’accordo, accettano implicitamente una limitazione del diritto di critica verso la sentenza che recepisce tale accordo.
Il perimetro dell’art. 448 c.p.p.
L’ordinamento ha introdotto limiti specifici per evitare che il ricorso in Cassazione diventi uno strumento per ritrattare surrettiziamente un accordo già preso. La legge indica chiaramente quali sono gli unici motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di questo tipo, legandoli principalmente a vizi della volontà o all’illegalità della pena applicata.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha fondato la propria decisione sul tenore letterale dell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Tale norma limita l’impugnabilità della sentenza applicativa della pena a ipotesi tassativamente indicate. I giudici hanno ribadito che non è più consentito dedurre il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Questo perché la natura stessa del rito speciale presuppone che il vaglio del giudice sulla responsabilità sia già avvenuto nel momento in cui viene ratificato l’accordo tra le parti. Consentire un ricorso generico su questo punto vanificherebbe la finalità di deflazione processuale tipica del rito.
Le conclusioni
In conclusione, chi decide di accedere al rito del patteggiamento deve essere consapevole che la sentenza non è soggetta a un sindacato di legittimità pieno. La Cassazione ha confermato che il perimetro dei motivi di ricorso è chiuso e non estensibile analogicamente. Il tentativo di aggirare tali limiti normativi comporta non solo il rigetto del ricorso, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Si può impugnare una sentenza di patteggiamento per ogni vizio di legge?
No, il ricorso in Cassazione contro il patteggiamento è limitato a casi tassativi come l’illegalità della pena o vizi relativi all’espressione della volontà delle parti.
Il giudice deve sempre verificare se l’imputato va prosciolto prima del patteggiamento?
Sì, il giudice ha questo dovere, ma la mancata o insufficiente verifica non può essere usata come motivo di ricorso in Cassazione se non rientra nei limiti dell’art. 448 c.p.p.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile contro un patteggiamento?
Oltre al rigetto del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 51063 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 51063 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME nato a Novi Ligure il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/06/2023 emessa dal Giudice per le indagini preliminari de Tribunale di Taranto;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata
In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la man verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che
l’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipot di violazione di legge tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, 278337).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/11/2023