Patteggiamento: i limiti invalicabili del ricorso in Cassazione
Il Patteggiamento rappresenta uno degli strumenti più utilizzati nel sistema processuale penale per definire rapidamente il giudizio. Tuttavia, la scelta di questo rito alternativo comporta una drastica riduzione delle possibilità di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza i confini entro cui è possibile contestare una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Il caso e la contestazione del ricorrente
Un imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza emessa dal GIP, lamentando principalmente due aspetti: la mancata valutazione delle condizioni per un proscioglimento immediato (ex art. 129 c.p.p.) e la carenza di indicazioni circa gli elementi di prova della propria responsabilità. Secondo la difesa, il giudice di merito non avrebbe approfondito a sufficienza la sussistenza del fatto o la sua rilevanza penale prima di accogliere l’accordo tra le parti.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha evidenziato come il legislatore, attraverso l’introduzione del comma 2-bis all’art. 448 c.p.p., abbia voluto limitare rigorosamente i motivi di ricorso contro le sentenze di Patteggiamento. Tale scelta normativa mira a preservare la natura deflattiva del rito, evitando che l’accordo sulla pena venga strumentalizzato per riaprire discussioni sul merito del fatto in sede di legittimità.
I motivi ammissibili per l’impugnazione
Secondo il codice di procedura penale, il ricorso è consentito solo per:
1. Motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Le doglianze relative alla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p. o alla valutazione delle prove non rientrano in questo elenco tassativo, rendendo il ricorso giuridicamente nullo.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sul principio di tassatività delle impugnazioni. Quando un imputato sceglie il Patteggiamento, accetta implicitamente una limitazione del diritto di difesa in cambio di uno sconto di pena. Il controllo del giudice di legittimità non può estendersi alla valutazione degli elementi probatori, poiché ciò contrasterebbe con la natura stessa dell’accordo negoziale tra accusa e difesa. Inoltre, la Corte ha rilevato che, nel caso specifico, gli elementi di prova erano comunque stati correttamente riportati nella sentenza impugnata, rendendo la censura infondata anche nel merito.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Cassazione confermano che il ricorso per cassazione non può essere utilizzato come un terzo grado di giudizio per ridiscutere la responsabilità penale dopo un Patteggiamento. L’inammissibilità del ricorso ha comportato per il ricorrente non solo il rigetto delle istanze, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, a titolo di sanzione per la proposizione di un ricorso manifestamente infondato.
Si può ricorrere in Cassazione contro un patteggiamento per mancanza di prove?
No, la mancanza di prove non rientra tra i motivi tassativi previsti dall’articolo 448 comma 2-bis del codice di procedura penale per impugnare un patteggiamento.
Quali sono i motivi validi per impugnare una sentenza di patteggiamento?
Il ricorso è ammesso solo per vizi della volontà, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errore nella qualificazione giuridica del fatto o illegalità della pena.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile contro il patteggiamento?
Oltre al rigetto del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50914 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50914 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/06/2023 del GIP TRIBUNALE di TARANTO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
e dato avviso alle parti3
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Rilevato che si procede de plano;
Rilevato che è stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., e che, in punto di impugnazione della sentenza di patteggiamento, l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. dispone che “il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso pe cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputa al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica d e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza”, mentre nel caso in esame il ricorso cont la mancata valutazione delle condizioni per un proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e l mancata indicazione degli elementi di prova della responsabilità per il fatto contestato (peralt in realtà, riportati in sentenza);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 novembre 2023.