Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 4833 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 4833 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Gela il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/07/2025 del Tribunale di Gela;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
All’udienza del 16 luglio 2025, il Tribunale di Gela – raccolte le conclusioni delle parti processuali, e con pronuncia pubblicata alle successive ore 19.37, con motivazione contestuale – ha emesso sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti dei ricorrente.
La sentenza applica la pena ex art. 444 cod. proc. pen., in conformità alla richiesta precedentemente depositata sul portale telematico dal difensore e procuratore speciale del ricorrente, sulla quale era intervenuto – in data 3 luglio
2025 – il consenso del Pubblico ministero, sempre con dichiarazione di consenso contenuta in un atto depositato sul portale telematico.
Nella sentenza qui impugnata, il Tribunale di Gela ha ritenuto irrilevante il fatto che, successivamente alla formalizzazione del consenso del Pubblico ministero, il ricorrente abbia poi revocato il consenso all’applicazione concordata della pena (con atto depositato sul portale telematico il giorno precedente l’udienza del 16 luglio 2025). Ciò in ragione dell’irrevocabilità della richiesta di applicazione pena, una volta che – rispetto ad essa – sia intervenuto il consenso del Pubblico ministero.
Il ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe, proponendo tre motivi di ricorso, qui sintetizzati nei limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. p pen.
2.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge, in relazione all’art. 448, comma 2-bis, e all’art. 446, comma 5, cod. proc. pen. , p r avere la sentenza impugnata applicato una pena ex art. 444 cod. proc. pen. trascurando che non vi era il consenso dell’imputato, che aveva revocato la propria richiesta.
Erroneamente, il Tribunale di Gela ha ritenuto intangibile l’accordo precedentemente intervenuto tra le parti, sebbene non ancora ratificato dal giudice. Il consenso, viceversa, sarebbe revocabile, sino al momento della pronuncia della sentenza, come confermato dall’art 446, comma 5, e dall’art 447, comma 3 cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge processuale in relazione all’art. 446, comma 5, cod. proc. pen. per non avere il Tribunale verificato la volontarietà della richiesta o del consenso, disponendo la comparizione personale dell’imputato.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione di legge processuale, in conseguenza della violazione del principio di immediatezza della pronuncia della sentenza, ex art. 448, comma 1, cod. proc. pen.: l’udienza durante la quale le parti hanno formalizzato le proprie conclusioni è stata celebrata nel corso della mattinata; all’esito dell’udienza, il Tribunale di Gela ha celebrato le altre udienze calendarizzate per quella giornata e – solo dopo la celebrazione delle stesse, alle ore 19.37 – il Tribunale ha pubblicato la sentenza di patteggiamento qui impugnata.
Il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso, evocando i consolidati approdi raggiunti in materia dalla giurisprudenza di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi proposti, che si pongono in contrasto con consolidati orientamenti giurisprudenziali.
Il primo e il secondo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in ragione del fatto che ambedue i motivi di ricorso deducono il tema della volontarietà della richiesta di patteggiamento e della attualità del consenso all’applicazione concordata della pena.
Ciò premesso, il motivo di ricorso è manifestamente infondato.
2.1. Questa Corte intende infatti dare continuità al consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale «l’accordo tra l’imputato e il pubblico ministero costituisce un “negozio giuridico processuale recettizio” che, quando entrambe le parti abbiano manifestato il proprio consenso con le dichiarazioni congiunte di volontà, diviene irrevocabile e non può essere modificato per iniziativa unilaterale di una parte, determinando effetti non reversibili nel procedimento» (Sez. 5, n. 12195 del 19/02/2019, COGNOME, Rv. 276038 – 01; in senso conforme, tra le altre, Sez. 1, Sentenza n. 48900 del 15/10/2015, COGNOME, Rv. 265429 – 01; Sez. 4, Sentenza n. 38070 del 11/07/2012, COGNOME, Rv. 254371 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 39730 del 04/06/2009, Quintano, Rv. 244892 – 01).
2.2. Le uniche occasioni in cui questa Corte ha messo in discussione detto principio sono legate a casi particolari e sono giustificate da principi di diritto che non assumono rilievo nella vicenda qui giudicata. Si allude alla possibilità di revocare la proposta, in caso di sopravvenienza di una legge maggiormente favorevole (Sez. U. n. 10372 del 1995, Rv. 20226901; Sez. 4, n. 45145 del 28/09/2023, COGNOME, Rv. 285319 – 01; Sez. 4, n. 15231 del 08/04/2015, COGNOME, Rv. 263151 – 01),o ai casi in cui ambedue le parti processuali hanno ritenuto, congiuntamente, di rideterminare i termini dell’accordo da sottoporre alla delibazione del giudice (Sez. 4, n. 37968 del 06/10/2021, COGNOME, Rv. 282054 01; Sez. 3, n. 3580 del 09/01/2009, COGNOME, Rv. 242673 – 01).
2.3. Al di fuori di tali ipotesi peculiari – e diverse dal caso in esame – deve dunque essere ribadito che, quando le parti abbiano manifestato il proprio consenso con le dichiarazioni congiunte di volontà, il consenso precedentemente espresso diviene irrevocabile e non può essere modificato per iniziativa unilaterale di una parte.
Di qui la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso.
2.4. L’irrevocabilità del consenso, una volta perfezionatosi il “negozio giuridico processuale”, porta a ritenere manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso. Infatti, l’approfondimento istruttorio di cui si lamenta l’omissione (la
mancata attivazione degli accertamenti previsti dall’art. 446, comma 5, cod. proc. pen.), infatti, non avrebbe comunque potuto portare il giudice a valorizzare una sopravvenuta modificazione delle intenzioni processuali dell’imputato.
L’art. 446, comma 5, cod. proc. pen. infatti /è strumento processuale deputato a favorire la verifica della originaria volontarietà della richiesta di applicazione della pena formulata dall’imputato, sui cui sia sopraggiunto il consenso del pubblico ministero, e non è strumento funzionale ad appurare se, medio tempore, il primo non abba mutato avviso.
Si tratta di esegesi dell’art. 446, comma 5, cod. proc. pen. che, oltre ad essere coerente con l’inquadramento sistematico sopra delineato al punto 2.1., discende da una piana lettura del dato letterale; la disposizione indica infatti chiaramente che l’oggetto dell’accertamento è la «volontarietà della richiesta o del consenso», senza che sia attribuito esplicito rilievo a mutamenti di volontà sopravvenuti.
Ne discende la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso, considerato che, nel caso in esame, nemmeno si allega un difetto originario di volontarietà della richiesta, bensì unicamente un sopravvenuto mutamento di volontà.
Anche il terzo motivo di ricorso, relativo alla violazione del principio di immediatezza, è manifestamente infondato.
Il principio di immediatezza della pronuncia della sentenza di patteggiamento è dettato dall’art. 448, comma 1, cod. proc. pen. e non è presidiato da esplicite sanzioni di nullità.
La formulazione della disposizione, pur non coincidendo letteralmente, presenta analogie con la formulazione dell’art. 525, comma 1, cod. proc. pen., secondo il quale, «la sentenza è deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento»; anche tale disposizione non è presidiata da sanzioni di nullità, contrariamente a quanto invece prevede l’art. 525, comma 2, cod. proc. pen. con riferimento alla violazione del principio di immutabilità del giudice.
L’interpretazione sistematica di tali disposizioni, in uno con la considerazione dell’assenza di esplicite comminatorie di nullità, porta dunque a ritenere, in ossequio al dettato dell’art. 177 cod. proc. pen. oche la violazione del principio di immediatezza non integri una nullità, ma, al più, una mera irregolarità.
La nullità dedotta con il terzo motivo di ricorso, dunque, non sussiste, in quanto non prevista dalla legge (conf. Sez. 4, n. 32228 del 05/06/2009, COGNOME, Rv. 245278 – 01; Sez. 5, n. 1999 del 18/11/1992, dep. 1993, COGNOME, Rv. 193207 – 01).
4. Il ricorso è dunque inammissibile. Ne discende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/01/2026