Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 37208 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 37208 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE di APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; rilevato che il procedimento è stato trattato con il rito “de plano”;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza resa in data 20 giugno 2024 ex art. 599-bis cod. proc. pen. la Corte d’Appello di Bari rideterminava in anno uno e mesi otto di reclusione ed euro 600,00 di multa la pena inflitta all’imputato COGNOME in relazione ai reati di resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, possesso di segni distintivi contraffatti e porto ingiustificato di strumenti atti a offendere.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo di doglianza con il quale deduceva inosservanza degli artt. 129, 179 e 191 cod. proc. pen., 5 e 6 CEDU e 111, 113 e 117 Cost., assumendo che la Corte d’Appello aveva omesso di valutare la illiceità di tutte le prove poste a base RAGIONE_SOCIALEa statuizione di condanna, essendo emerso al processo il ragionevole dubbio che gli atti redatti dagli agenti operanti avessero indicato una data falsa in relazione al tempus commissi delicti, all’arresto in flagranza RAGIONE_SOCIALE‘imputato e a
tutte le operazioni di p.g. documentate; ciò in ragione del fatto che dalla consultazione del sistema informatico del RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE era risultato, inspiegabilmente, che l’imputato era stato identificato due giorni prima del suo arresto in flagranza.
Deduceva che la rinuncia ai motivi di appello dichiarata dalla difesa non includeva la rinuncia alle questioni di nullità e inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALEe prove, la valutazione era in ogni caso preliminare alla presa d’atto RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di un concordato e doveva essere effettuata d’ufficio.
Rassegnava che nel contenuto RAGIONE_SOCIALE‘accordo sfociato in concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. non vie era alcuna rinuncia alle questioni preliminari di nullità o inutilizzabilità, e che, in particolare, con l’atto di appello erano st sollevate le questioni di nullità per omessa traduzione del decreto di citazione a giudizio in lingua conosciuta all’imputato e di inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALEe prove illeci sulle quali si fondava la condanna.
Deduceva inoltre che in ogni caso l’imputato e il difensore non potevano rinunciare al diritto alla legalità del processo, trattandosi di diritto n disponibile, sicché sulle dette questioni la Corte territoriale si sarebbe dovuta pronunciare d’ufficio.
3. Il ricorso è inammissibile.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, condiviso da questo Collegio, in tema di “patteggiamento in appello” come reintrodotto ad opera RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 56, RAGIONE_SOCIALEa legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento RAGIONE_SOCIALE‘imputato per una RAGIONE_SOCIALEe cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALEe prove, in quanto, in ragio RAGIONE_SOCIALE‘effetto devolutivo proprio RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (v., ex multis, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 – 01).
Nella specie, per l’appunto, la sentenza impugnata ha dato atto che le parti avevano “raggiunto un accordo scritto ex art. 599 bis cpp, contemplando la concessione RAGIONE_SOCIALEe attenuanti generiche con conseguente riduzione RAGIONE_SOCIALEa pena, previa rinuncia RAGIONE_SOCIALE‘appellante a tutti gli altri motivi di impugnazione”.
Né la difesa ha dedotto un difetto di correlazione fra la richiesta di pena concordata e la sentenza.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen., al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del procedimento. In virtù RAGIONE_SOCIALEe statuizioni RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
Così deciso il 09/09/2025