Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12665 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 12665 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MONCALIERI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
LA Corte di Appello di Torino rideterminava, ai sensi dell’art. 599 bis c proc. pen., la pena alla quale NOME e NOME NOME e erano condannati il primo per riciclaggio, ricettazione, trasferimento fraudolen valori, detenzione di armi e munizioni, il secondo per riciclaggio.
1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di COGNOME lamentando la mancanza di motivazione della sentenza impugnata, posto che l’obbligo di motivazione sussiste anche nel caso di sentenza emessa ai s dell’art. 599-bis cod. proc. pen.
Il difensore propone ricorso anche nell’interesse di COGNOME NOMENOME contenuto analogo al ricorso proposto nell’interesse di COGNOME, osservando ino che per NOME era stata accolta una proposta di concordato con una pe inferiore di un mese rispetto al coimputato COGNOMECOGNOME portatore di recidiva quali e di numerose imputazioni in più rispetto a NOME; eccepiva inoltre l’omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
1.1 Preliminarmente, si deve rilevare che l’art. 610, comma 5-bis cod. proc. Pen., prevede che “nei casi previsti dall’articolo 591, comma 1, lette limitatamente al difetto di legittimazione, b), c), esclusa l’inosservanz disposizioni dell’articolo 581, e d), la corte dichiara senza formalità di pr l’inammissibilità del ricorso. Allo stesso modo la corte dichiara l’inammissibili ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su ric:hiesta delle p contro la sentenza pronunciata a norma dell’articolo 599 bis…”; pertan difensore non aveva diritto all’avviso di fissazione dell’udienza.
Ciò premesso, si deve rilevare che a seguito della reintroduzione del patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., ad della legge n. 103 del 2017, rivive il principio – elaborato dalla giurispruden legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell’art. 599, comma proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 secondo cui il giudice d’appello, nell’accogliere la richiesta di pena concordata è tenuto motivare soltanto relativamente alla pena, a causa dell’effetto devolu una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi d’impugnazione (come nel ca in esame, in cui gli appellanti hanno rinunciato ai motivi di gravame e concord la pena con il Procuratore generale), la cognizione del giudice deve limitar motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l’i
dell’applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal cita art. 599 cod. proc. pen. (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, COGNOME, Rv.226707; Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919); determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non gli sia devoluto (in punto di affermazione di responsabilità ed altro, compresa la quantificazione della pena), con effetti sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017 – dep. 27/11/2017, Ferro, Rv. 271258).
2. Discende l’inammissibilità dei ricorsi in esame; ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/02/2024