Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12662 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 12662 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA NOME natcLa NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
LA Corte di Appello di Napoli rideterminava, ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., la pena alla quale COGNOME NOME e NOME erano stati condannati per tentata estorsione aggravata.
1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di COGNOME e COGNOME; il difensore lamenta che nella sentenza impugnata non vi era stata la valutazione dell’elemento oggettivo sul riconoscimento delle attenuanti generiche, senza argomentare sulla possibilità di poter estendere nel massimo di un terzo l’applicazione delle stesse, alla luce della giovane età e del corretto comportamento processuale; eccessivamente severa, inoltre,, era la pena inflitta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
1.1 Si deve rilevare che a seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio – elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell’art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 – secondo cui il giudice d’appello, nell’accogliere la richiesta di pena concordata è tenuto motivare soltanto relativamente alla pena, a causa dell’effetto devolutivo, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi d’impugnazione (come nel caso in esame, in cui gli appellanti hanno rinunciato ai motivi di gravame e concordato la pena con il Procuratore generale), la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l’istituto dell’applicazio della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato art. 599 cod. proc pen. (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, COGNOME, Rv.226707; Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa’ Rv. 245919); determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impe.disce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non gli sia devoluto (in punto di affermazione di responsabilità ed altro, compresa la riduzione della pena per le attenuanti generiche), con effetti sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258).
Discende l’inammissibilità dei ricorsi in esame; ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.MI.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/02/2024