Patteggiamento in Appello: I Limiti del Ricorso in Cassazione
L’istituto del patteggiamento in appello, introdotto dalla Legge n. 103 del 2017 e disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento per definire il processo in secondo grado attraverso un accordo tra le parti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 8729 del 2024, offre un importante chiarimento sui limiti del successivo ricorso per cassazione, ribadendo la natura vincolante dell’accordo e le conseguenze della rinuncia ai motivi di merito. Analizziamo la decisione e le sue implicazioni.
Il Contesto del Patteggiamento in Appello
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. Tale sentenza era stata emessa proprio in applicazione dell’art. 599-bis c.p.p., a seguito di un accordo tra l’imputato e la procura generale. L’accordo prevedeva l’accoglimento del solo motivo d’appello relativo al trattamento sanzionatorio, con una conseguente rideterminazione della pena. In cambio, l’imputato aveva rinunciato a tutti gli altri motivi, inclusi quelli inerenti alle attenuanti generiche e alla valutazione delle prove.
Nonostante l’accordo, l’imputato ha successivamente proposto ricorso in Cassazione, sollevando censure che, di fatto, riproponevano questioni coperte dalla rinuncia.
L’Ordinanza della Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con una motivazione chiara e lineare, fondata sulla natura stessa del patteggiamento in appello. L’adesione a tale procedura non è una mera scelta tattica, ma un atto processuale con conseguenze definitive.
La Rinuncia ai Motivi di Merito è Vincolante
Il punto centrale della decisione è che l’accordo tra le parti cristallizza il giudizio sui punti oggetto di rinuncia. La Corte sottolinea che non è consentito proporre censure in Cassazione che riguardino i motivi a cui si è liberamente rinunciato. Su tali capi e punti della sentenza si forma, infatti, un giudicato parziale, che preclude qualsiasi successiva discussione.
L’effetto devolutivo dell’impugnazione, ovvero il principio per cui il giudice superiore esamina solo ciò che viene contestato, è qui ulteriormente limitato dalla volontà delle parti. Se l’imputato rinuncia a contestare la propria responsabilità o la qualificazione giuridica del fatto, la Corte d’Appello (e di conseguenza la Cassazione) non può più entrare nel merito di tali questioni.
I Confini Ristretti del Giudizio di Legittimità sul patteggiamento in appello
La Suprema Corte chiarisce quali siano le uniche doglianze ammissibili contro una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. Il ricorso in Cassazione è possibile solo per due ordini di ragioni:
1. Vizi nella formazione della volontà: Se si può dimostrare che il consenso all’accordo è stato viziato (ad esempio, per errore, violenza o dolo).
2. Illegalità della pena: Se la pena concordata e applicata dal giudice è illegale, ovvero non prevista dalla legge per quel tipo di reato o calcolata in violazione di norme inderogabili.
Al di fuori di queste ipotesi, ogni altra censura, specialmente se generica o tesa a rimettere in discussione il merito, è destinata a essere dichiarata inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano sulla logica e sulla funzione deflattiva del patteggiamento in appello. L’istituto è stato reintrodotto per accelerare i tempi della giustizia, consentendo una definizione concordata del processo. Permettere all’imputato di rimettere in discussione l’accordo in Cassazione, dopo averne ottenuto i benefici (come uno sconto di pena), vanificherebbe lo scopo della norma.
La Corte ribadisce un principio consolidato: l’accordo processuale implica la condivisione non solo della misura finale della pena, ma anche di tutti gli elementi che concorrono a determinarla, come la qualificazione giuridica del fatto e le circostanze. Pertanto, l’imputato non può accettare l’accordo e poi contestarne i presupposti nel successivo grado di giudizio.
Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma la natura quasi tombale dell’accordo raggiunto in appello. Per gli imputati e i loro difensori, ciò significa che la decisione di accedere al patteggiamento in appello deve essere ponderata con estrema attenzione. È fondamentale avere piena consapevolezza che la rinuncia a determinati motivi d’appello è un atto definitivo che preclude, salvo casi eccezionali, ogni ulteriore contestazione. La sentenza consolida la validità e l’efficacia dello strumento, garantendo che l’accordo tra le parti sia rispettato e non diventi un espediente per tentare un’ulteriore, e non consentita, revisione del processo in Cassazione.
È possibile ricorrere in Cassazione dopo un patteggiamento in appello?
Sì, ma solo per motivi molto specifici che non riguardino i punti oggetto di rinuncia. Il ricorso è ammesso per contestare eventuali vizi nella formazione della volontà delle parti di accedere all’accordo o se la pena applicata risulta illegale.
Cosa comporta la rinuncia ai ‘motivi di merito’ nel patteggiamento in appello?
Comporta l’accettazione definitiva della decisione del giudice di primo grado su tali punti. L’imputato non potrà più contestare, ad esempio, la valutazione delle prove, la sua responsabilità penale o la qualificazione giuridica del reato, poiché su tali questioni si forma il giudicato.
In caso di patteggiamento in appello, il giudice deve motivare sulla possibile assoluzione dell’imputato?
No. Secondo l’ordinanza, a causa dell’effetto devolutivo e dell’accordo tra le parti, la cognizione del giudice di secondo grado è limitata ai soli motivi non oggetto di rinuncia. Pertanto, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per le cause previste dall’art. 129 c.p.p.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8729 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8729 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a VIMERCATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parS
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Ritenuto che l’impugnazione proposta da Sami Bnnay deve essere trattata nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. – c modificato dalla legge n. 103 del 2017 – e dichiarata inammissibile perché propos avverso sentenza pronunciata a noma dell’art. 599-bis cod. proc. pen. a segu di accordo delle parti per l’accoglimento del solo motivo riguardante il trattam sanzionatorio e la misura della pena da applicare al caso di specie, previa rinu da parte dell’imputato ai “motivi di merito”, compresi quelli inerenti alle atte generiche.
Ritenuto che non è consentito proporre col ricorso per cassazione censur che attengano ai motivi oggetto di rinuncia, poiché sui relativi capi e punti r già essersi formato il giudicato in dipendenza delle scelte processuali liberam effettuate dall’imputato.
D’altra parte, «a seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento appello ad opera dell’art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudi secondo grado, nell’accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 5 bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputat per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussist cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato ab rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motiv oggetto di rinuncia»(Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, 272853).
Ritenuto che non è nemmeno possibile censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l’accordo delle parti in ordine ai punti concordati imp rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglia anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’unica ecce dell’irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, 277196).
Ritenuto che le uniche doglianze proponibili con il ricorso per cassazio avverso le sentenze emesse ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. sono q relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà parti di accedere al concordato in appello, ed all’eventuale contenuto difforme d
pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, Furino, Rv. 278114 secondo la quale la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto raccoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena.
Rilevato che il ricorrente, con deduzioni generiche del tutto sganciate dalla specifica vicenda processuale, si è limitato a contestare la logicità della motivazione e che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Rilevato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 25 gennaio 2024.