Patteggiamento in Appello: Impossibile Contestare la Pena Concordata
Il patteggiamento in appello, introdotto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo con cui le parti possono accordarsi per una rideterminazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i limiti di impugnabilità di tale accordo, stabilendo un principio consolidato: la misura della pena concordata non può essere oggetto di ricorso, salvo casi eccezionali. Approfondiamo questa importante decisione.
Il Caso in Esame
La vicenda trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. In sede di appello, la Procura Generale e la difesa avevano raggiunto un accordo sulla pena, che la Corte aveva recepito, riformando la decisione di primo grado.
Nonostante l’accordo, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione. In particolare, sosteneva che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente giustificato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alla recidiva contestata. La questione sottoposta alla Suprema Corte era, quindi, se un motivo di ricorso relativo alla quantificazione della pena potesse essere sollevato dopo che la stessa pena era stata liberamente concordata tra le parti.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Patteggiamento in appello
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 18244/2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno affermato con chiarezza che, in tema di patteggiamento in appello, non è consentito un ricorso per cassazione che metta in discussione la misura della pena concordata. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, rilevando la presenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Le Motivazioni: la Natura dell’Accordo Processuale
La Corte ha fondato la propria decisione sulla natura giuridica del patteggiamento in appello. Questo istituto dà vita a un vero e proprio negozio processuale, ovvero un accordo liberamente stipulato tra accusa e difesa. Una volta che tale accordo viene consacrato nella decisione del giudice, esso non può più essere modificato unilateralmente da una delle parti.
Il principio, già consolidato in giurisprudenza, ammette un’unica eccezione: l’illegalità della pena. Un ricorso è ammissibile solo se la pena concordata risulta illegale, ad esempio perché eccede i limiti edittali massimi previsti dalla legge per quel reato (artt. 23 e seguenti del codice penale) o viola le norme sul concorso di circostanze (artt. 65 e 71 c.p.).
Nel caso specifico, la doglianza del ricorrente non riguardava un’illegalità della pena, ma una valutazione discrezionale del giudice (il bilanciamento tra attenuanti e recidiva) che è stata superata e assorbita proprio dall’accordo tra le parti. Accettando il patteggiamento, l’imputato ha implicitamente rinunciato a contestare tali aspetti. Citando precedenti conformi, inclusa una pronuncia delle Sezioni Unite, la Cassazione ha ribadito che l’erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze rende la pena illegale solo se essa sfora i limiti generali previsti dal codice, circostanza che non si era verificata.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione in commento rafforza la stabilità e la definitività degli accordi raggiunti tramite il patteggiamento in appello. Le parti che scelgono questa via devono essere pienamente consapevoli che l’accordo sulla pena implica una rinuncia a future contestazioni sulla sua congruità o sulla valutazione delle circostanze. Il ricorso per Cassazione resta una via percorribile solo per vizi di legalità della pena, e non come strumento per rimettere in discussione il merito di un patto processuale liberamente sottoscritto. Questa pronuncia offre quindi un importante monito sulla ponderazione necessaria prima di accedere a tale rito alternativo.
È possibile impugnare in Cassazione una pena concordata con il ‘patteggiamento in appello’?
No, di regola il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata è inammissibile. L’accordo liberamente stipulato dalle parti e recepito dal giudice non può essere modificato unilateralmente.
Qual è l’unica eccezione che consente di contestare la pena patteggiata in appello?
L’unica eccezione è l’ipotesi di ‘illegalità’ della pena concordata. Questo si verifica, ad esempio, quando la sanzione finale eccede i limiti massimi previsti dalla legge per quel reato o viola le norme sulla comparazione tra circostanze in modo da superare detti limiti.
Perché la doglianza sulle attenuanti generiche è stata respinta in questo caso?
Perché la questione del bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti (come la recidiva) rientra nella determinazione della misura della pena. Avendo accettato la pena concordata tramite il patteggiamento, l’imputato ha rinunciato a sollevare contestazioni su questo specifico punto, che non configurava un’ipotesi di pena illegale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18244 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18244 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a POLISTENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
Mato avviso alle part]
-u- drta la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Con sentenza del 06/07/2023 la Corte d’Appello in accoglimento della richiesta, del P.G. e dell’imputato, ex art. 599-bis cod.proc.pen., in riforma della decisione del 20/04/2022 del Gup del Tribunale di Palmi, rideterminava la pena inflitta come concordata.
Rilevato che il motivo di ricorso, con il quale si lamenta omessa motivazione con riferimento alla possibilità di riconoscere le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alla recidiva, è inammissibile; costituisce, infatti, princi consolidato che, in tema di “patteggiamento in appello” ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez.3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504 – 01; Sez 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 18/02/2019, Rv.275234 – 01), ipotesi che qui non ricorre (cfr., in tema di patteggiamento, Sez.U, n. 877 del 14/07/2022, dep.12/01/2023, Rv.283886, secondo cui la pena determinata a seguito dell’erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti cod. pen.)
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Così deciso,05/04/2024