Patteggiamento in Appello: La Cassazione Conferma i Limiti all’Impugnazione
Il patteggiamento in appello, introdotto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso che permette alle parti di accordarsi sulla determinazione della pena in secondo grado. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: una volta raggiunto tale accordo, le possibilità di impugnarlo in sede di legittimità diventano estremamente limitate. Analizziamo la decisione per comprendere la portata di questa preclusione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna in primo grado per il reato di rapina aggravata. L’imputato, attraverso il suo difensore, presentava appello. In sede di giudizio di secondo grado, le parti – difesa e accusa – raggiungevano un accordo sulla pena, ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. La Corte di Appello, recependo la richiesta concorde, rideterminava la sanzione in tre anni di reclusione e 700,00 euro di multa.
Nonostante l’accordo raggiunto, il difensore dell’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione. La doglianza principale riguardava la presunta mancata e illogica motivazione della sentenza di appello in relazione al giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti e aggravanti.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Patteggiamento in Appello
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un’interpretazione rigorosa degli effetti prodotti dal patteggiamento in appello. Secondo gli Ermellini, l’accordo tra le parti non si limita a influenzare la decisione del giudice di secondo grado, ma produce “effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale”, incluso il giudizio di legittimità.
Accettando di concordare la pena, l’imputato rinuncia implicitamente a far valere questioni che sono oggetto dell’accordo stesso. Il bilanciamento delle circostanze, essendo un elemento che incide direttamente sulla quantificazione della pena, rientra a pieno titolo tra i punti coperti dall’accordo e, di conseguenza, non può essere più messo in discussione.
Le Motivazioni: I Limiti all’Impugnazione dopo il Concordato
La Corte ha chiarito che l’istituto del concordato in appello, reintrodotto con la legge n. 103 del 2017, attribuisce alle parti un potere dispositivo che ha conseguenze vincolanti. L’accordo sulla pena equivale a una rinuncia all’impugnazione sui punti concordati. Pertanto, un successivo ricorso per cassazione è ammissibile solo se contesta aspetti estranei al patto stesso.
Le uniche doglianze proponibili contro una sentenza di questo tipo sono quelle relative a:
1. Vizi della volontà: se la parte ha espresso il suo consenso a causa di errore, violenza o dolo.
2. Mancato consenso del pubblico ministero: se l’accordo non è stato validamente raggiunto tra le parti.
3. Contenuto difforme della pronuncia: se la pena applicata dal giudice è diversa da quella concordata.
4. Applicazione di una pena illegale: se la sanzione pattuita viola la legge (es. una pena inferiore al minimo edittale senza il riconoscimento di attenuanti).
Nel caso specifico, la critica mossa dal ricorrente sul bilanciamento delle circostanze non rientrava in nessuna di queste categorie, essendo una questione di merito coperta dall’accordo. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale chiaro: la scelta di accedere al patteggiamento in appello è una decisione strategica con effetti definitivi. Implica una rinuncia consapevole a contestare la valutazione del giudice di merito su tutti gli aspetti che concorrono a formare la pena concordata. Per i difensori e i loro assistiti, ciò significa che prima di aderire a un concordato è fondamentale valutare attentamente tutti i profili del caso, poiché una volta siglato l’accordo, lo spazio per un’ulteriore impugnazione si riduce drasticamente ai soli vizi procedurali dell’accordo stesso. La conseguenza dell’inammissibilità, come in questo caso, è la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, rendendo il tentativo di ricorso non solo inutile ma anche oneroso.
È possibile ricorrere in Cassazione dopo aver concordato la pena in appello (cd. patteggiamento in appello)?
No, di norma il ricorso è inammissibile per questioni di merito, come il bilanciamento delle circostanze, poiché l’accordo sulla pena comporta una rinuncia a contestare tali punti.
Quali sono gli unici motivi per cui si può impugnare una sentenza emessa a seguito di patteggiamento in appello?
L’impugnazione è ammessa solo per eventuali vizi della volontà della parte nell’accedere all’accordo, per questioni relative al consenso del pubblico ministero, se il contenuto della sentenza è difforme da quanto pattuito o se viene applicata una pena illegale.
Cosa succede se si presenta un ricorso inammissibile contro una sentenza di patteggiamento in appello?
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 30699 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 30699 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Mugnano di Napoli il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE di APPELLO di CATANZARO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 07/12/2023 la Corte di Appello di CatanzanD, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Castrovillari del 21/05/2021, appellata da NOME COGNOME, ha rideterminato la pena, su concorde richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 599-bis cod. pen., in anni tre di reclusione ed euro 700,00 di multa, in relazione al reato di rapina aggravata per il quale l’imputato aveva riportato condanna in primo grado.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia del COGNOME, eccependo la mancata e illogica motivazione del provvedimento in relazione al giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto.
Il ricorso è inammissibile.
A seguito della reintroduzione dell’istituto del cd. patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599-bi cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione, le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all’esito del concordato ex art. 599-bis cit. essendo quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all’applicazione della pena illegale (aspetti estranei al generico motivo di ricorso).
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12/07/2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente