Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26768 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26768 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a NOCERA INFERIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
i rdàtóàVV -igo alle parti;)
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Con sentenza del 30/11/2023 la Corte d’Appello di Napoli in accoglimento della richiesta, del P.G. e degli imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME, ex art. 599bis cod.proc.pen., in riforma della decisione del Tribunale di Napoli in data 28/02/2023- rideterminava la pena inflitta come concordata.
Rilevato che il motivo di ricorso di COGNOME NOME, con il quale si solleva eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 69 n. 4 cod.pen., è inammissibile perché irrilevante; come già evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità nella vigenza dell’articolo 599, comma 4, cod.proc.pen., abrogato dalla L. 125/2008, le cui disposizioni sono state testualmente replicate dall’art. 599·-bis, comma 1, cod.proc.pen. introdotto dalla L. 103/2017, la rinuncia a tutti i motivi di appello ad esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, di talché è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d’appello rinunciati – come avvenuto nella specie con riferimento al giudizio di equivalenza tra le circostanze – nè possono essere rilevate d’ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (cfr Sez.4, n.9857 del 12/02/2015, Rv.262448; Sez.4, n.53565 del 27/09/2017, Rv.271258, nonchè con riferimento al vigente istituto di cui all’art. 599-bis cod.proc.pen.,Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258; Sez.5 n.29243 del 04/06/2018, Rv.273194).
Rilevato che il motivo di ricorso di COGNOME NOME è inammissibile, in quanto il motivo non pone profili di illegalità della pena e costituisce principio consolidato che, in tema di “patteggiamento in appello” ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez.3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504 – 01; Sez 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 18/02/2019, Rv.275234 – 01).
Ritenuto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, de plano a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 21/06/2024