Patteggiamento in Appello: La Cassazione Fissa i Paletti per il Ricorso
Il patteggiamento in appello, o più tecnicamente “concordato sui motivi di appello”, è uno strumento processuale che consente di definire il giudizio di secondo grado in modo più celere. Tuttavia, la scelta di questa via comporta precise conseguenze sulla possibilità di impugnare ulteriormente la decisione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui limiti del ricorso contro una sentenza frutto di tale accordo, chiarendo quando e perché questo risulta inammissibile.
I Fatti del Caso
Un imputato, precedentemente condannato in primo grado dal Tribunale per reati contro il patrimonio e in materia di armi, decideva di appellare la sentenza. In sede di appello, le parti raggiungevano un accordo ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale, che portava la Corte d’Appello a rideterminare la pena. Nonostante l’accordo, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando che la Corte d’Appello non avesse motivato sulla possibile sussistenza di cause di proscioglimento, come previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale.
I Motivi del Ricorso: Mancata Motivazione sul Proscioglimento
Il ricorrente sosteneva che il giudice d’appello, pur in presenza di un accordo sulla pena, avrebbe dovuto comunque verificare e dare atto dell’assenza di palesi cause di non punibilità. Secondo la difesa, questo difetto di motivazione costituiva una violazione di legge che rendeva la sentenza appellabile davanti alla Suprema Corte.
Le Motivazioni della Cassazione sul Patteggiamento in Appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, offrendo due importanti chiarimenti sul funzionamento e i limiti del patteggiamento in appello.
In primo luogo, i giudici hanno ribadito che, a causa dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, la cognizione del giudice di secondo grado è strettamente limitata ai motivi di appello non oggetto di rinuncia. Quando l’imputato accetta di concordare la pena, di fatto rinuncia a tutti gli altri motivi di gravame. Di conseguenza, il giudice d’appello non è tenuto a motivare sul perché non abbia prosciolto l’imputato ai sensi dell’art. 129 c.p.p., poiché tale questione esula dall’oggetto del suo giudizio, ormai circoscritto al solo accordo sulla pena.
In secondo luogo, la Corte ha specificato che il ricorso in Cassazione contro una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. è consentito solo in casi eccezionali e tassativamente previsti. L’impugnazione è ammissibile unicamente se si denunciano vizi relativi a:
1. La formazione della volontà della parte di aderire al concordato (ad esempio, per violenza o errore).
2. Il consenso prestato dal pubblico ministero.
3. Un contenuto della sentenza difforme rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
Poiché il motivo di ricorso presentato dall’imputato (difetto di motivazione sul proscioglimento) non rientrava in nessuna di queste categorie, la Corte lo ha ritenuto palesemente al di fuori dei limiti consentiti dalla legge.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma un principio fondamentale: la scelta del patteggiamento in appello è una decisione strategica che implica una rinuncia implicita ad altre doglianze. La Suprema Corte ha stabilito che non è possibile prima accordarsi sulla pena e poi contestare la sentenza per motivi che esulano dai vizi procedurali dell’accordo stesso. La decisione di inammissibilità, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, serve da monito: le impugnazioni devono essere fondate su motivi specifici e legalmente previsti, altrimenti il rischio è una pronuncia di inammissibilità con oneri economici aggiuntivi.
Quando si fa un patteggiamento in appello, il giudice deve motivare sul mancato proscioglimento?
No. Secondo la Cassazione, in caso di accordo sulla pena in appello, il giudice non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129 c.p.p., poiché la sua cognizione è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia a seguito dell’accordo.
Per quali motivi è possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento in appello?
Il ricorso è considerato ammissibile solo se contesta vizi specifici relativi alla formazione della volontà della parte, al consenso del pubblico ministero o al caso in cui la pronuncia del giudice sia difforme dall’accordo raggiunto.
Cosa succede se si propone un ricorso per motivi non ammessi contro una sentenza di patteggiamento in appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Come nel caso di specie, ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36390 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36390 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte d’Appello di Catania, previo accordo delle parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflittagli con la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Catania del 24.7.2024 per i reati di cui agli artt. 23, comma 3, L. n. 110 del 1975, 648 cod. pen.;
Evidenziato che, con il predetto ricorso, si deduce la violazione dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 129 cod. proc. pen., per difetto di motivazione circa la sussistenza dei presupposti per il proscioglimento dell’imputato;
Considerato che: 1) in tema di “patteggiamento in appello” come reintrodotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/9/2018, COGNOME, Rv. 274522); 2) deve considerarsi ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo allorquando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello, Rv. 276102);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto presentato in violazione del disposto di cui all’art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11.9.2025