Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 19145 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 19145 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a BRINDISI il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a BRINDISI il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a BRINDISI il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a BRINDISI il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a BRINDISI il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a BRINDISI il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a OSTUNI il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a BRINDISI il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a MESAGNE il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a BRINDISI il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a BRINDISI il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a BRINDISI il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a BRINDISI il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di LECCE udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
LA Corte di Appello di Lecce rideterminava, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., le pene alla quale COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (NOME il DATA_NASCITA), COGNOME NOME (NOME il DATA_NASCITA), COGNOME NOME e COGNOME NOME erano stati condannati.
1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di COGNOME NOME, rilevando che il giudice deve svolgere, anche in relazione all’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. un accertamento di tipo prognostico, verificando se la prosecuzione del processo in dibattimento avrebbe consentito di raccogliere le prove della colpevolezza e/o dell’innocenza dell’imputato, valutando che non sussistano le condizioni legittimanti il proscioglimento allo stato degli atti.
Propone ricorso per cassazione il difensore di COGNOME NOME, lamentando l’omessa motivazione sull’eccessivo aumento di pena relativamente ai reati di cui ai capi c) e d), nonostante l’espresso motivo di appello formulato dalla difesa.
Propone ricorso per cassazione il difensore di COGNOME NOME, eccependo la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata valorizzazione della collaborazione con la giustizia
Propone ricorso per cassazione il difensore di COGNOME NOME, osservando che la sentenza impugnata era chiaramente viziata nella parte in cui non era stata sufficientemente motiva l’esclusione di cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Propone ricorso per cassazione il difensore di COGNOME NOME, rilevando che il giudice deve svolgere, anche in relazione all’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. un accertamento di tipo prognostico, verificando se la prosecuzione del processo in dibattimento avrebbe consentito di raccogliere le prove della colpevolezza e/o dell’innocenza dell’imputato, valutando che non sussistano le condizioni legittimanti il proscioglimento allo stato degli atti.
6.Propone ricorso per cassazione il difensore di COGNOME NOME, eccependo che il giudice di appello non aveva verificato l’esistenza di una delle situazioni indicate dall’art. 129 cod. proc. pen., e la violazione dell’art. 416-bis cod. pen., i quanto non era stata trattata la posizione del ricorrente in relazione alla appartenenza al sodalizio criminoso.
Propone ricorso per cassazione il difensore di COGNOME NOME, sottolineando che le determinazioni del giudicante a seguito della rinuncia ai motivi
di appello non sottraevano Io stesso al potere-dovere di valutare in concreto la vicenda; era stata inoltre omessa ogni motivazione in merito alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.
8.Propone ricorso per cassazione il difensore di COGNOME NOME, lamentando che la Corte di appello avrebbe dovuto motivare circa la sussistenza della condotta partecipativa del prevenuto, soprattutto considerando che i fatti associativi erano stati contestati per un periodo assai ristretto e che nessun collaboratore di giustizia aveva indicato COGNOME come partecipe.
Propone ricorso per cassazione il difensore di COGNOME NOME, osservando che non era stata verificata l’esistenza di una delle situazioni indicate dall’art. 129 cod. proc. pen.
Propone ricorso per cassazione il difensore di NOME, censurando il mancato riconoscimento dell’ipotesi di cui all’art. 73 comma 5 D.P.R. n. 309/90 relativamente alle condotte di cui ai capi 55, 58, 60, 62 e 63.
Propone ricorso per cassazione l’AVV_NOTAIO nell’interesse di COGNOME NOME (NOME il DATA_NASCITA), lamentando che era incongruo e non sufficientemente comprensibile il passaggio motivazione della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale aveva ritenuto di non poter escludere l’insussistenza dei fatti o il difetto di una loro connotazione in termini di reità ovvero la non commissione da parte degli imputati, senza però ancorare tale valutazione ad alcun dato obiettivo.
12 Propone ricorso l’AVV_NOTAIO nell’interesse di COGNOME NOME (NOME il DATA_NASCITA), rilevando che il giudice deve svolgere, anche in relazione all’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. un accertamento di tipo prognostico, verificando se la prosecuzione del processo in dibattimento avrebbe consentito di raccogliere le prove della colpevolezza e/o dell’innocenza dell’imputato, valutando che non sussistano le condizioni legittimanti il proscioglimento allo stato degli atti
Propone ricorso il difensore di COGNOME NOME, rilevando che il giudice deve svolgere, anche in relazione all’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. un accertamento di tipo prognostico, verificando se la prosecuzione del processo in dibattimento avrebbe consentito di raccogliere le prove della colpevolezza e/o dell’innocenza dell’imputato, valutando che non sussistano le condizioni legittimanti il proscioglimento allo stato degli atti.
Propone ricorso il difensore di COGNOME NOME, rilevando che il giudice deve svolgere, anche in relazione all’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. un accertamento di tipo prognostico, verificando se la prosecuzione del processo in dibattimento avrebbe consentito di raccogliere le prove della
colpevolezza e/o dell’innocenza dell’imputato, valutando che non sussistano le condizioni legittimanti il proscioglimento allo stato degli atti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
1.1 Si deve ribadire che, in tema di “patteggiamento in appello”, come reintrodotto ad opera dell’art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati (cfr. Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, COGNOME, Rv. 276102, che ha, altresì, chiarito il perimetro delle censure, invece, ammissibili in sede di giudizio di legittimità), nonchè quelle aventi ad oggetto il trattamento sanzioNOMErio, tranne che nei casi di illegalità. Ed infatti è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 9/6/2020, Coppola, Rv. 279504; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234; cfr. con riferimento all’omologo istituto dell’art. 599, comma 4, cod. proc. pen., poi abrogato: Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715). In particolare, si rammenta che, secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite nella citata sentenza n. 5466 del 2004, non deve essere valutata neppure la congruità della pena ma solo la sua legalità; le ragioni addotte, e relative al trattamento sanzioNOMErio non illegale, devono ritenersi precluse, infatti, dall’implicita rinuncia a farle val contenuta nella stessa proposta di determinazione del trattamento sanzioNOMErio in una certa misura (per usare l’espressione del massimo collegio nomofilattico). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Discende l’inammissibilità dei ricorsi in esame; ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/03/2024