Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11754 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11754 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN PIETRO VERNOTICO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2023 della Corte d’appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato in questa sede la Corte d’appello di Lecce ha confermato la condanna alle pene di giustizia pronunciata dal Tribunale di Brindisi in data 14 aprile 2022 nei confronti di NOME NOME per i reati di cui agli artt. 639 comma 2, 612, comma 2, 635, comma 2, 336 comma 2, cod. pen.
2. Ha proposto ricorso la difesa dell’imputato deducendo, con unico motivo, violazione di legge, in relazione all’art. 448 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, per manifesta illogicità, in ordine al capo della decisone che aveva omesso di rilevare l’ingiustificato rigetto della richiesta di applicazione concordata della pena, formulata nel giudizio di primo grado, ribandendo il giudizio espresso dal Tribunale circa la legittimità del dissenso espresso dal P.m. nel rigettare la richiesta, in ragione della necessità di assicurare l’esecuzione della misura di sicurezza provvisoria applicata all’imputato.
Riteneva, inoltre, il ricorrente di non condividere l’ulteriore considerazione offerta dalla sentenza circa l’impossibilità di accogliere la richiesta, in ragione della diversità delle imputazioni oggetto del giudizio, per effetto delle statuizioni assolutorie e di proscioglimento operate con la sentenza di primo grado, potendosi comunque riconoscere quantomeno la riduzione premiale sulle residue imputazioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
Assume rilievo assorbente, rispetto al tema del diniego espresso dalla parte pubblica sulla richiesta di applicazione della pena concordata avanzata dalla difesa, la preclusione correttamente rilevata dalla Corte territoriale all’accoglimento dell’originaria richiesta rispetto ad un quadro di addebiti definitivamente variato per l’intervenuta assoluzione da talune imputazioni.
E’ stato più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità che il giudice di appello può accogliere la richiesta di patteggiamento formulata dell’imputato, già rigettata dal giudice in primo grado (anche nell’ipotesi di ingiustificato dissenso del pubblico ministero non rilevato), a condizione che sia stato chiamato a decidere sulle medesime imputazioni originariamente contestate ed oggetto dell’accordo tra le parti (Sez. 3, n. 32036 del 17/06/2022, Marchionne, Rv. 283503 – 01; Sez. 6, n. 37653 del 06/10/2021, COGNOME, Rv. 282114 – 01; Sez. 6, n. 41566 del 05/04/2013, COGNOME, Rv. 257797 – 01).
La circostanza processuale non è contestata dal ricorrente, sicché in modo esente da errori di diritto la sentenza impugnata ha rigettato il motivo di impugnazione con cui si chiedeva l’accoglimento dell’originaria richiesta di applicazione della pena; né è praticabile l’itinerario indicato dal ricorrente, di applicazione quantomeno sulle residue imputazioni della riduzione premiale, vigendo la regola insuperabile della corrispondenza tra decisione e contenuto dell’accordo, come originariamente prospettato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/1/2024