Patteggiamento in Appello: Perché una Modifica delle Accuse Può Annullare l’Accordo?
Il patteggiamento in appello rappresenta un’opportunità strategica nel processo penale, ma la sua applicabilità è soggetta a regole precise. Una recente sentenza della Corte di Cassazione chiarisce un punto cruciale: cosa accade se la richiesta di patteggiamento, già rigettata in primo grado, viene riproposta in appello dopo che l’imputato è stato assolto da alcune delle accuse originarie? La Corte ha stabilito un principio di rigida corrispondenza che può rendere l’accordo invalido.
I Fatti del Caso: un Accordo Svanito
Un imputato, condannato in primo grado dal Tribunale di Brindisi per una serie di reati, si era visto rigettare la richiesta di applicazione della pena su accordo delle parti (il c.d. patteggiamento). In seguito, la Corte d’appello di Lecce confermava la condanna.
L’imputato ha quindi presentato ricorso in Cassazione, lamentando che il rigetto della richiesta di patteggiamento fosse ingiustificato. Il punto centrale della sua difesa era che, anche a seguito dell’assoluzione per alcune delle imputazioni originarie, si sarebbe dovuta comunque applicare la riduzione di pena prevista dal patteggiamento sui reati per i quali la condanna era stata confermata.
La questione del patteggiamento in appello
Il nodo gordiano della vicenda risiede in una domanda fondamentale: un accordo di patteggiamento stipulato su un determinato quadro accusatorio rimane valido se tale quadro viene successivamente modificato da una sentenza?
La difesa sosteneva di sì, o quantomeno chiedeva un’applicazione parziale dei benefici. La Procura Generale e la Corte di Cassazione, tuttavia, hanno seguito un’interpretazione molto più rigorosa.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, e quindi inammissibile, basando la sua decisione su un principio consolidato in giurisprudenza. I giudici hanno chiarito che una richiesta di patteggiamento, già respinta in primo grado, può essere accolta in appello solo a una condizione inderogabile: che il giudice del secondo grado sia chiamato a decidere sulle medesime imputazioni che costituivano l’oggetto dell’accordo originario tra accusa e difesa.
Nel caso specifico, la sentenza di primo grado aveva assolto l’imputato da alcuni capi d’accusa. Questo fatto, apparentemente favorevole, ha avuto l’effetto di alterare in modo definitivo la base su cui poggiava la richiesta di patteggiamento. L’accordo era stato negoziato su un pacchetto di reati che, al momento del giudizio d’appello, non esisteva più nella sua interezza.
La Corte ha ribadito che vige una regola insuperabile di corrispondenza tra la decisione del giudice e il contenuto dell’accordo come originariamente prospettato. Non è possibile, quindi, ‘salvare’ l’accordo applicando la sola riduzione premiale ai reati residui. L’accordo è un ‘unicum’ e se i suoi presupposti fattuali e giuridici vengono meno, esso perde ogni efficacia.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La sentenza in esame offre importanti spunti di riflessione per la strategia difensiva. L’insegnamento principale è che la richiesta di patteggiamento è strettamente legata al quadro accusatorio esistente al momento della sua formulazione. Qualsiasi successiva modifica di tale quadro, come un’assoluzione parziale, può compromettere la possibilità di riproporre con successo la medesima richiesta in appello.
Per gli avvocati e i loro assistiti, ciò significa che la valutazione sull’opportunità di un patteggiamento deve tenere conto della solidità di tutte le accuse. Se si prevede la possibilità di un’assoluzione per alcuni reati, potrebbe essere strategicamente più saggio attendere l’esito del primo grado prima di negoziare un accordo, oppure formulare accordi condizionati, laddove possibile. Questa pronuncia conferma la natura rigida del patteggiamento come accordo processuale ‘cristallizzato’, la cui validità dipende dalla stabilità delle imputazioni che ne costituiscono il fondamento.
È possibile ottenere un patteggiamento in appello se era già stato rigettato in primo grado?
Sì, ma a una condizione fondamentale: il giudice d’appello deve decidere sulle stesse identiche imputazioni che erano oggetto dell’accordo originario tra le parti.
Cosa succede se, dopo la richiesta di patteggiamento, l’imputato viene assolto da alcuni dei reati contestati?
In questo caso, il quadro delle accuse cambia. Di conseguenza, l’accordo di patteggiamento originario non è più valido e la richiesta non può essere accolta in appello, perché si basa su presupposti fattuali e giuridici diversi.
Si può chiedere di applicare almeno lo sconto di pena del patteggiamento sui reati residui, anche se l’accordo complessivo è saltato?
No. La sentenza stabilisce che vige una regola di stretta corrispondenza tra la decisione del giudice e il contenuto dell’accordo. Non è possibile ‘spacchettare’ l’accordo e applicare solo la riduzione premiale ai reati per cui è rimasta la condanna.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11754 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11754 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN PIETRO VERNOTICO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2023 della Corte d’appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato in questa sede la Corte d’appello di Lecce ha confermato la condanna alle pene di giustizia pronunciata dal Tribunale di Brindisi in data 14 aprile 2022 nei confronti di NOME NOME per i reati di cui agli artt. 639 comma 2, 612, comma 2, 635, comma 2, 336 comma 2, cod. pen.
- Ha proposto ricorso la difesa dell’imputato deducendo, con unico motivo, violazione di legge, in relazione all’art. 448 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, per manifesta illogicità, in ordine al capo della decisone che aveva omesso di rilevare l’ingiustificato rigetto della richiesta di applicazione concordata della pena, formulata nel giudizio di primo grado, ribandendo il giudizio espresso dal Tribunale circa la legittimità del dissenso espresso dal P.m. nel rigettare la richiesta, in ragione della necessità di assicurare l’esecuzione della misura di sicurezza provvisoria applicata all’imputato.
Riteneva, inoltre, il ricorrente di non condividere l’ulteriore considerazione offerta dalla sentenza circa l’impossibilità di accogliere la richiesta, in ragione della diversità delle imputazioni oggetto del giudizio, per effetto delle statuizioni assolutorie e di proscioglimento operate con la sentenza di primo grado, potendosi comunque riconoscere quantomeno la riduzione premiale sulle residue imputazioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Il ricorso è manifestamente infondato.
Assume rilievo assorbente, rispetto al tema del diniego espresso dalla parte pubblica sulla richiesta di applicazione della pena concordata avanzata dalla difesa, la preclusione correttamente rilevata dalla Corte territoriale all’accoglimento dell’originaria richiesta rispetto ad un quadro di addebiti definitivamente variato per l’intervenuta assoluzione da talune imputazioni.
E’ stato più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità che il giudice di appello può accogliere la richiesta di patteggiamento formulata dell’imputato, già rigettata dal giudice in primo grado (anche nell’ipotesi di ingiustificato dissenso del pubblico ministero non rilevato), a condizione che sia stato chiamato a decidere sulle medesime imputazioni originariamente contestate ed oggetto dell’accordo tra le parti (Sez. 3, n. 32036 del 17/06/2022, Marchionne, Rv. 283503 – 01; Sez. 6, n. 37653 del 06/10/2021, COGNOME, Rv. 282114 – 01; Sez. 6, n. 41566 del 05/04/2013, COGNOME, Rv. 257797 – 01).
La circostanza processuale non è contestata dal ricorrente, sicché in modo esente da errori di diritto la sentenza impugnata ha rigettato il motivo di impugnazione con cui si chiedeva l’accoglimento dell’originaria richiesta di applicazione della pena; né è praticabile l’itinerario indicato dal ricorrente, di applicazione quantomeno sulle residue imputazioni della riduzione premiale, vigendo la regola insuperabile della corrispondenza tra decisione e contenuto dell’accordo, come originariamente prospettato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/1/2024