Patteggiamento in Appello: l’Accordo sulla Pena è Intoccabile?
L’istituto del patteggiamento in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, consentendo alle parti di concordare la pena e chiudere il processo in secondo grado. Ma cosa succede se, una volta raggiunto l’accordo, l’imputato si pente e decide di contestare proprio la misura della pena concordata? La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha fornito una risposta chiara e inequivocabile.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che, accogliendo la richiesta congiunta di imputato e Procura Generale, aveva rideterminato la pena per un reato di furto aggravato in concorso. Questo accordo, noto appunto come patteggiamento in appello, prevedeva la rinuncia da parte dell’imputato a tutti gli altri motivi di gravame, concentrando l’intesa unicamente sulla sanzione finale.
Nonostante l’accordo, l’imputato, tramite il suo difensore, decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione proprio in relazione all’entità della pena inflitta, quella stessa pena che aveva precedentemente concordato.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Patteggiamento in Appello
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato in giurisprudenza: la natura negoziale dell’accordo processuale. Secondo gli Ermellini, il patteggiamento in appello è a tutti gli effetti un negozio giuridico processuale. Questo significa che, una volta che le parti lo hanno liberamente stipulato e il giudice lo ha ratificato con la propria decisione, esso non può essere messo in discussione o modificato unilateralmente da una delle parti.
Le Motivazioni della Scelta
La Corte ha specificato che l’unica eccezione a questa regola ferrea è rappresentata dall’ipotesi di illegalità della pena concordata. Un ricorso sarebbe ammissibile solo se la sanzione pattuita fosse, ad esempio, di un tipo o di una misura non previsti dalla legge per quel determinato reato.
Nel caso in esame, invece, l’imputato non lamentava un’illegalità della pena, ma semplicemente ne contestava la congruità, ovvero la sua presunta eccessività. Tale motivo, tuttavia, non è sufficiente a scardinare un patto processuale già perfezionato. Permettere di rimettere in discussione la misura della pena concordata significherebbe vanificare la funzione stessa dell’istituto, che si basa proprio sulla certezza e sulla stabilità dell’accordo raggiunto tra accusa e difesa.
Le Conclusioni
La pronuncia in commento riafferma con forza il valore vincolante del patteggiamento in appello. Chi sceglie questa via processuale deve essere pienamente consapevole che l’accordo sulla pena, una volta siglato e recepito dal giudice, diventa definitivo. Non è possibile avere ripensamenti e tentare di ottenere uno sconto ulteriore in Cassazione, a meno che non emerga un profilo di palese illegalità della sanzione. La conseguenza per chi presenta un ricorso con tali motivazioni è, come nel caso di specie, la declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento in appello per contestare l’entità della pena concordata?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che il ricorso basato su tale motivo è inammissibile. L’accordo sulla pena è considerato un negozio processuale stipulato liberamente tra le parti e, una volta ratificato dal giudice, non può essere modificato unilateralmente.
In quali casi si può ricorrere in Cassazione contro una pena patteggiata in appello?
L’unica eccezione che rende ammissibile il ricorso è l’ipotesi in cui la pena concordata sia illegale, cioè una sanzione che la legge non prevede per quel tipo di reato o che supera i limiti massimi edittali. La semplice valutazione di ‘eccessività’ non è un motivo valido.
Cosa succede se il ricorso contro un patteggiamento in appello viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione priva dei presupposti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10582 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10582 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CATANIA DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con l’impugnata sentenza la Corte di appello di Catania, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha deliberato di infliggere a COGNOME NOME, imputato del delitto di cui agli artt.110, 61 n. 5, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen., la pena concordata con il Procuratore Generale, con espressa rinuncia dei restanti motivi di gravame, ad eccezione di quello sulla determinazione della pena;
che avverso la sentenza ricorre l’imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un solo motivo, con il quale denuncia il vizio di motivazione in relazione all’entità della pena inflitta;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
che, infatti, è stato affermato da questa Corte che, in tema di “patteggiamento in appello” ex art. 599-bis cod. proc. pen., e inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Rv. 275234), vizio, questo, che non si rileva nel caso al vaglio;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Pr
GLYPH
e