Patteggiamento in Appello: La Cassazione Traccia i Confini del Ricorso
Il patteggiamento in appello, introdotto nel nostro ordinamento con l’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo che permette alle parti di accordarsi sull’esito del giudizio di secondo grado. Tuttavia, quali sono i limiti per impugnare la sentenza che ne deriva? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 15698/2024) offre un chiarimento fondamentale, stabilendo con precisione quando il ricorso è da considerarsi inammissibile.
I Fatti del Caso
Nel caso di specie, un imputato, tramite il suo difensore, aveva proposto ricorso per cassazione contro una sentenza della Corte d’Appello di Torino, emessa proprio a seguito di un accordo sulla pena. Le doglianze del ricorrente si concentravano su presunte violazioni di legge, in particolare sulla valutazione di congruità della pena concordata e sulla mancata applicazione di cause di non punibilità.
In sostanza, dopo aver raggiunto un accordo con la Procura sulla pena da scontare in appello, l’imputato ha tentato di rimettere in discussione tale accordo davanti alla Suprema Corte, contestandone il merito.
I Limiti del Ricorso nel Patteggiamento in Appello
La Corte di Cassazione, nel decidere il caso, ha richiamato un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità. Con la reintroduzione del patteggiamento in appello ad opera della Legge n. 103 del 2017, è stato chiarito che la sentenza che recepisce l’accordo tra le parti può essere impugnata in Cassazione solo per motivi molto specifici e circoscritti. Essi non riguardano il merito della decisione, come la congruità della pena, ma attengono esclusivamente alla regolarità del procedimento con cui si è formato l’accordo.
I motivi ammessi sono:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
2. Problemi relativi al consenso del pubblico ministero alla richiesta.
3. Un contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
Qualsiasi altro motivo, specialmente se volto a rinegoziare o contestare la pena pattuita, esula da questo perimetro.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Basandosi su questi principi, la Suprema Corte ha osservato che i motivi addotti dal ricorrente non rientravano in nessuna delle categorie ammesse. L’imputato, infatti, non lamentava un vizio del suo consenso o una decisione del giudice diversa da quanto concordato, ma contestava proprio il risultato di quell’accordo a cui aveva liberamente aderito. La pena irrogata dalla Corte d’Appello era esattamente quella concordata tra le parti.
Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. Questa procedura semplificata permette alla Corte di decidere senza udienza quando un ricorso è manifestamente infondato o inammissibile. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza rafforza la natura definitiva e vincolante dell’accordo raggiunto con il patteggiamento in appello. La decisione di accedere a tale rito deve essere ponderata attentamente, poiché, una volta che l’accordo è ratificato dal giudice con una sentenza, le possibilità di impugnazione sono estremamente limitate. L’obiettivo del legislatore è quello di garantire la stabilità delle decisioni e di deflazionare il carico giudiziario, evitando che accordi liberamente sottoscritti possano essere messi in discussione pretestuosamente. Per i legali e i loro assistiti, ciò significa che l’accettazione di un concordato preclude, di fatto, ogni successiva riconsiderazione nel merito della pena, salvo i rari casi di vizi genetici dell’accordo stesso.
È sempre possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento in appello?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che il ricorso è ammissibile solo per motivi specifici, non per contestare il merito dell’accordo, come la congruità della pena.
Quali sono i motivi validi per impugnare un patteggiamento in appello?
I motivi ammessi sono esclusivamente quelli relativi a un vizio nella formazione della volontà delle parti di accedere all’accordo, al consenso del pubblico ministero, o a una decisione del giudice che sia difforme da quanto concordato.
Cosa succede se si propone un ricorso per motivi non ammessi?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, spesso con una procedura semplificata (de plano), e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15698 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15698 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/03/2024
ORDINANZA
/dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
La Corte d’appello di Torino ha pronunciato sentenza, ai sensi dell’art. 599-bis cod. pen. pen., nei confronti di NOME COGNOME, il quale, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia, lamentando violazione di legge con riferimento all’art. 599-bis cod. proc. pen., violazione di legge con riguardo al giudizio di congruità della pena e violazione di legge in sede di valutazione ed esclusione delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.
Rilevato che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello di cui all’art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio, già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice.
Osservato che il motivo di ricorso dedotto dal ricorrente non rientra fra i casi appena elencati, essendo stata irrogata a COGNOME esattamente la stessa pena concordata tra le parti.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2024.