Patteggiamento in appello: l’Accordo Processuale non si può Ridiscutere nel Merito
L’istituto del patteggiamento in appello, introdotto dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, offrendo una riduzione di pena in cambio della rinuncia a contestare nel merito la decisione di primo grado. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti invalicabili di questo accordo, stabilendo quando il successivo ricorso diventa inammissibile.
Il Contesto del Caso: dalla Condanna all’Accordo in Appello
Il caso trae origine da una condanna per rapina aggravata in concorso. In secondo grado, la difesa dell’imputato e la Procura Generale raggiungono un accordo ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. La Corte di Appello di Genova, accogliendo la richiesta concorde, ridetermina la pena a tre anni, otto mesi e venti giorni di reclusione, oltre a una multa.
Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato decide di presentare ricorso per cassazione. Il motivo del ricorso si concentra su una presunta violazione di legge, contestando l’erronea valutazione da parte della Corte territoriale di una circostanza aggravante, elemento che era stato oggetto del gravame originario.
La Scelta del patteggiamento in appello e i suoi Limiti
La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile, fondando la sua decisione sulla natura stessa del patteggiamento in appello. Questo istituto processuale si basa su un negozio giuridico liberamente stipulato tra le parti (imputato e accusa). Una volta che tale accordo viene recepito e consacrato nella decisione del giudice, esso acquista una stabilità che non può essere scalfita da un ripensamento unilaterale di una delle parti.
Il ricorso per cassazione, in questi casi, non può vertere su elementi che attengono al merito della valutazione, come la sussistenza di una circostanza aggravante o la congruità della pena. Tali aspetti sono infatti oggetto della negoziazione che ha portato all’accordo. Scegliendo il patteggiamento, l’imputato accetta implicitamente la valutazione dei fatti e delle circostanze così come cristallizzate nell’accordo stesso.
Le Motivazioni della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno ribadito un principio consolidato, citando una precedente sentenza (Cass. n. 19983/2020): l’accordo processuale non può essere modificato unilateralmente. L’unica eccezione che consentirebbe un’impugnazione è l'”illegalità della pena concordata”. Questo si verifica, ad esempio, quando la pena applicata è di un genere diverso da quella prevista dalla legge o è stata determinata in misura superiore o inferiore ai limiti legali.
Nel caso in esame, il ricorrente non lamentava un’illegalità della sanzione, ma contestava la valutazione di merito relativa a un’aggravante, un profilo che rientra pienamente nell’ambito dell’accordo transattivo raggiunto in appello. Di conseguenza, il motivo del ricorso è stato ritenuto non consentito dalla legge, conducendo a una declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni: l’Intangibilità dell’Accordo Processuale
La decisione in commento rafforza la natura vincolante del patteggiamento in appello. Chi opta per questa via processuale deve essere consapevole che la scelta comporta una rinuncia a contestare nel merito la decisione, in cambio di un beneficio sanzionatorio certo. L’accordo, una volta ratificato dal giudice, diventa intangibile, salvo i rari casi di palese illegalità della pena. Questa pronuncia serve da monito: la negoziazione processuale è un atto serio e ponderato, le cui conseguenze non possono essere rimesse in discussione per un semplice ripensamento. La conseguenza dell’inammissibilità è stata, come previsto dall’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
È possibile impugnare una pena concordata con il patteggiamento in appello?
No, di norma il ricorso è inammissibile se contesta la misura della pena o la valutazione delle circostanze che sono state oggetto dell’accordo. Il negozio processuale, una volta accettato dal giudice, non può essere modificato unilateralmente.
In quali unici casi si può ricorrere in Cassazione dopo un patteggiamento in appello?
Il ricorso è ammesso solo se si lamenta l'”illegalità della pena concordata”, cioè quando la sanzione applicata non è conforme a quanto previsto dalla legge per quel tipo di reato (es. pena di specie diversa o fuori dai limiti edittali). Non è possibile contestare la valutazione di merito.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso contro un patteggiamento in appello?
Come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente il cui ricorso è dichiarato inammissibile viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42457 Anno 2024
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 13/11/2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 42457 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Genova, con sentenza del 14/06/2024, in parziale riforma della sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Genova del 30/01/2024, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell’art. 599bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena inflitta a NOME COGNOME nella misura di anni tre, mesi otto, giorni venti di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per il delitto allo stesso ascritto (rapina aggravata in concorso).
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, NOME COGNOME con un unico motivo di ricorso, con il quale ha dedotto la ricorrenza di violazione di legge in relazione agli artt. 99 cod. pen. e 125 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto la sussistenza delle condizioni relative alla applicazione della circostanza aggravante contestata all’imputato ed oggetto di gravame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile, perchØ proposto con motivo non consentito. Sono stati infatti richiamati elementi che non possono essere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesa la scelta effettuata dal ricorrente in appello ai sensi dell’art. 599bis cod. proc. pen. Si Ł precisato al riguardo, con principio che qui si intende ribadire che: ‘In tema di patteggiamento in appello ex art. 599bis c od.v proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, Ł inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella
decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’illegalità della pena concordata’ (così, Sez. 3, n.19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01), circostanza che all’evidenza non ricorre anche sulla base della mera lettura del motivo di ricorso.
Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ex art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 13/11/2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME