Patteggiamento in appello: l’accordo non si discute in Cassazione
Il patteggiamento in appello, introdotto dalla riforma Orlando, rappresenta uno strumento per definire il processo penale in secondo grado attraverso un accordo tra le parti sulla pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti dell’impugnabilità di una sentenza emessa a seguito di tale accordo, stabilendo un principio fondamentale: l’accordo è vincolante e non può essere rimesso in discussione, salvo casi eccezionali. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I fatti del caso
Un imputato, dopo essere stato condannato in primo grado, decideva di ricorrere in appello. In quella sede, raggiungeva un accordo con la Procura Generale, ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale, per la rideterminazione della pena. La Corte d’Appello, recependo la richiesta concorde delle parti, rideterminava la sanzione in tre anni di reclusione e 1.200 euro di multa.
Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione contro questa decisione. La sua doglianza si basava su una presunta carenza di motivazione da parte del giudice d’appello, che non avrebbe fornito spiegazioni in merito alla mancata concessione delle attenuanti generiche e ai criteri di determinazione della pena, questioni già sollevate con l’atto di appello originario.
La regola del patteggiamento in appello e i limiti all’impugnazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la sua decisione sulla natura stessa del patteggiamento in appello. Questo istituto processuale è un vero e proprio negozio giuridico tra le parti (imputato e accusa). Una volta che tale accordo viene liberamente stipulato e consacrato nella decisione del giudice, esso non può essere più modificato unilateralmente dall’imputato.
L’accettazione dell’accordo sulla pena implica, di fatto, la rinuncia a far valere i motivi di appello precedentemente formulati, che vengono superati dalla nuova determinazione concordata della sanzione. Pertanto, lamentare la mancata motivazione su aspetti che l’accordo stesso ha risolto è una contraddizione logica e giuridica.
L’unica eccezione: la pena illegale
La Suprema Corte ha ribadito un principio ormai consolidato: l’unica via per contestare in Cassazione una sentenza frutto di patteggiamento in appello è l’ipotesi in cui la pena concordata sia ‘illegale’. Ciò si verifica, ad esempio, quando la sanzione applicata non è prevista dalla legge per quel tipo di reato o quando viola i limiti minimi o massimi edittali.
Nel caso specifico, l’imputato non contestava l’illegalità della pena, ma la sua quantificazione e la mancata concessione di benefici, aspetti che rientrano pienamente nell’oggetto dell’accordo che lui stesso aveva sottoscritto. Di conseguenza, il suo ricorso è stato ritenuto privo di fondamento.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione di inammissibilità richiamando la consolidata giurisprudenza in materia. L’art. 599-bis c.p.p. delinea un accordo processuale che, una volta recepito dal giudice, non può essere messo in discussione se non per vizi radicali come l’illegalità della pena. Le doglianze relative alla valutazione dei motivi di appello originari, alla mancata concessione di attenuanti o alla determinazione della pena sono considerate rinunciate nel momento in cui l’imputato accetta di concordare una nuova pena. L’accordo sostituisce la necessità di una motivazione dettagliata del giudice su questi punti, poiché la pena finale è il risultato della volontà concorde delle parti, non di una autonoma decisione del giudice basata su una valutazione discrezionale.
Le conclusioni
Questa ordinanza conferma la natura negoziale del patteggiamento in appello e ne rafforza la stabilità. Chi sceglie questa strada processuale deve essere consapevole che sta compiendo una scelta definitiva sulla misura della pena. Salvo l’ipotesi eccezionale e grave di una pena illegale, la porta del ricorso per Cassazione per contestare l’accordo raggiunto è chiusa. La decisione della Suprema Corte serve a garantire la certezza dei rapporti giuridici e l’efficienza del sistema, evitando che gli accordi processuali possano essere utilizzati in modo strumentale per poi essere contestati.
È possibile impugnare in Cassazione una pena concordata con il “patteggiamento in appello”?
No, di regola il ricorso è inammissibile. L’accordo processuale liberamente stipulato tra le parti e recepito dal giudice non può essere modificato unilateralmente in un momento successivo.
Qual è l’unica eccezione che permette di ricorrere contro una pena patteggiata in appello?
L’unica eccezione prevista è l’ipotesi di ‘illegalità’ della pena concordata. Ciò si verifica quando la sanzione applicata è di un genere o una specie non previsti dalla legge per quel reato o eccede i limiti edittali.
Se un imputato accetta il patteggiamento in appello, rinuncia agli altri motivi di ricorso?
Sì. Secondo la Corte, la stipula dell’accordo sulla pena comporta l’implicita rinuncia ai motivi di appello precedentemente presentati, come le censure sulla mancata concessione delle attenuanti generiche o sulla determinazione della pena di primo grado.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 37964 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 2 Num. 37964 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/10/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Ord. n. sez. 1808/2025
CC – 15/10/2025
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Catania il DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte di appello di Catania in data 14/02/2025 udita la relazione del consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
RAGIONE_SOCIALE impugna la sentenza della Corte di appello di Catania con la quale ai sensi dell’art. 599 bis c.p.p., su concorde richiesta delle parti, Ł stata rideterminata la pena a lui inflitta per i delitti ascritti, in anni tre di reclusione ed euro 1.200,00 di multa.
L’imputato censura la decisione di appello deducendo carenza ed illogicità della motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.), in relazione al trattamento sanzionatorio posto che con il gravame era stata evidenziata la lacuna motivazionale in cui era incorso il giudice di primo grado che non aveva esplicitato le ragioni della mancata concessione delle attenuanti generiche e della determinazione della la pena e la Corte di merito non ha dato seguito alla censura difensiva omettendo, a sua volta, ogni spiegazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
In tema di “patteggiamento in appello” ex art. 599bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, Ł inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez.3, n.19983 del 09/06/2020, Rv. 279504; Sez. 2, n. 32138 del 10/09/2025, Rv. 288577).
Devono dunque ritenersi inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, circostanza questa non ricorrente nel caso in esame (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 15/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME