Patteggiamento in Appello: Quando l’Accordo sulla Pena Diventa Intoccabile
L’istituto del patteggiamento in appello, introdotto dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento fondamentale di economia processuale. Esso consente alle parti di accordarsi sulla pena da applicare, chiudendo così la controversia in secondo grado. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 10894 del 2024, ribadisce un principio cruciale: una volta siglato l’accordo, non si può tornare indietro per contestare la misura della pena. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato in primo grado per una serie di reati (tra cui evasione, spaccio di stupefacenti, furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale), presentava appello. Durante il giudizio di secondo grado, la difesa e la pubblica accusa raggiungevano un accordo sul trattamento sanzionatorio, avvalendosi proprio dell’istituto del patteggiamento in appello. La Corte d’Appello di Venezia, prendendo atto della rinuncia agli altri motivi di gravame, rideterminava la pena sulla base dell’accordo raggiunto.
Tuttavia, in un secondo momento, la difesa dell’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione contro tale sentenza. Il motivo? Un presunto vizio di motivazione relativo alla congruità della pena concordata, valutata rispetto al comportamento complessivo dell’imputato.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Patteggiamento in Appello
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un’interpretazione rigorosa della natura e della funzione del patteggiamento in appello. I giudici hanno affermato che un ricorso per cassazione proposto per contestare la misura della pena concordata tra le parti è, per sua natura, inammissibile.
Di conseguenza, l’imputato non solo ha visto respingere le sue doglianze, ma è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte di Cassazione ha chiarito che il patteggiamento in appello costituisce un vero e proprio “negozio processuale”. Si tratta di un patto liberamente stipulato tra l’accusa e la difesa, che viene poi “consacrato” nella decisione del giudice. Una volta che questo accordo è stato validamente concluso, nessuna delle parti può unilateralmente decidere di modificarlo o contestarlo.
L’unica eccezione a questa regola ferrea, come specificato dalla stessa Corte richiamando precedenti giurisprudenziali conformi, è rappresentata dall’ipotesi di “illegalità della pena”. Ciò si verifica quando la sanzione concordata è, ad esempio, di un genere non previsto dalla legge per quel reato o eccede i limiti massimi stabiliti. Nel caso di specie, non sussisteva alcuna illegalità della pena, ma solo un ripensamento sulla sua congruità. Pertanto, il ricorso non aveva alcun fondamento giuridico per essere esaminato nel merito.
Conclusioni
Questa ordinanza consolida un principio fondamentale per la difesa tecnica: la scelta di aderire al patteggiamento in appello è una decisione strategica con conseguenze definitive. L’accordo permette di ottenere una pena certa e spesso più mite, ma comporta la rinuncia a contestarne l’entità in un successivo grado di giudizio. La decisione sottolinea la natura vincolante degli accordi processuali e la necessità per le parti di ponderare attentamente ogni aspetto prima di concluderli. Non è possibile, in un secondo momento, rimettere in discussione la congruità di una pena che si è liberamente accettato di concordare.
È possibile impugnare in Cassazione la misura della pena concordata tramite “patteggiamento in appello”?
No, il ricorso per cassazione che contesta la misura della pena concordata è inammissibile. L’accordo, una volta stipulato liberamente tra le parti e recepito dal giudice, non può essere modificato unilateralmente.
Esiste qualche eccezione a questa regola di inammissibilità?
Sì, l’unica eccezione prevista è l’ipotesi in cui la pena concordata sia illegale, cioè una sanzione non consentita dalla legge per il reato specifico o che superi i limiti massimi edittali. La semplice non congruità non rientra in questa eccezione.
Cosa succede se si presenta ugualmente un ricorso ritenuto inammissibile?
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, a titolo di sanzione, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10894 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 10894 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN DONA DI PIAVE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di COGNOME NOME per i delitti di cui: agli artt. 99 e 385 cod. pen., 110 cod. pen. e 73 D.P.R. 309/90 (fatti commessi in Cerea il 4 giugno 2022); agli artt. 99, 61 nn. 2 e 5, 624-bis e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (fatto commesso in Cerea il 4 giugno 2022); agli artt. 99, 61 n. 5, 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (fatti commessi in Legnago il 4 giugno 2022) e artt. 99, 61 e 337 cod. pen. (fatto commesso in Cerea il 4 giugno 2022), a seguito di concordato sul trattamento sanzionatorio ex art. 599bis cod. proc. pen., con rinunzia agli ulteriori motivi di gravame, ha rideterminato la pena inflitta all’imputato.
Con il ricorso per cassazione a firma del difensore COGNOME NOME ha dedotto, con due motivi, vizio di motivazione con riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con peculiare riferimento alla congruità della pena rispetto al suo complessivo comportamento, endo ed extra processuale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 610, comma 5-bis e 599-bis cod. proc. pen..
E’ stato, infatti, affermato che, in tema di ‘patteggiamento in appello’ ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Rv. 275234), ipotesi che non ricorre nel caso di specie.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso il 15/02/2024.