Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 828 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 828 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
nccrso proposto da nato a Siracusa il 17.02.1997
COGNOME NOMECOGNOME
avverso la sentenza del 31/01/2023 emessa dalla Corte d’appello di Catania;
atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita ia relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per un motivo non consentito dalla legge, afferente la carenza di motivazione in ordine all’aumento operato a titolo di continuazione per ii reato di cui ai capo sub b), sebbene questo sia stato concordato tra le parti.
Ritenuto, infatti, che, in tema di “patteggiamento in appello” ex art. 599-bis cod. proc. introdotto dall’art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile I ricorso p cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio 7rOCeSSUale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice’ non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata. 19983 del 09/06/2020, COGNOME, Rv. 279504). ‘Sez. 3, ?.
Ritenuto, inoltre, che, analogamente alle conclusioni raggiunte in tema di patteggiamento (Sez. Li, n. 5838 del 28/11/2013, dep. 2014, Citarella, Rv. 257824), deve ritenersi che la censura ,–:»3t.iva alla determinazione della pena concordata – e stimata corretta dal giudice di merito ion oug essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell’ipotesi di determinazione cor7trcledern, che non ricorre nel caso di specie;
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei icori -ente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dello Cassa delle ammende.
P. Q. M.
pagamento delle spese orocessua e
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cosi deciso il 10 novembre 2023