Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8266 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8266 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 17 maggio 2023 la Corte di Appello di Roma, pronunciandosi ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. ed in parziale riforma della sentenza del 16 maggio 2022 del GUP presso il Tribunale di Roma resa in esito a giudizio abbreviato, ha ridetermiNOME in anni 2 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa la pena inflitta a COGNOME NOME per il reato, così riqualificato dalla Corte di Appello, di cui all’art. 73, comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
E’ stato proposto ricorso per cassazione, in forza del quale il ricorrente ha lamentato vizio di motivazione con precipuo riguardo al trattamento sanzioNOMErio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.
In relazione al motivo di censura, a norma dell’art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., siccome inserito dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, la Corte di appello provvede in camera di consiglio quando le parti ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il Pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo.
Tanto COGNOME richiamato, COGNOME emerge COGNOME dunque COGNOME evidente COGNOME l’inammissibilità dell’impugnazione proposta dal ricorrente, il quale – in sede di appello – ha rinunciato ai motivi di gravame in punto di responsabilità, provvedendo poi a concordare il trattamento sanzioNOMErio proprio ai sensi dell’art. 599-bis cit., con rinuncia, quindi, alla doglianza sollevata in questa sede.
Invero, in tema di “patteggiamento in appello” ex art. 599-bis cit., è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata
(Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504), ipotesi certamente non ricorrente in specie.
Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente