Patteggiamento in Appello: Quando la Rinuncia ai Motivi Preclude il Ricorso
L’istituto del patteggiamento in appello, reintrodotto con la legge n. 103 del 2017, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, ma le sue implicazioni procedurali richiedono attenta valutazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 40836/2023, offre un chiarimento cruciale sui limiti del successivo ricorso quando si sceglie questa via. La Corte ha stabilito che la rinuncia ai motivi di appello per concordare la pena preclude la possibilità di sollevare, in un secondo momento, questioni relative ad altri aspetti della sentenza, come la motivazione sulle circostanze aggravanti.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per i reati di usura ed estorsione. In secondo grado, la difesa dell’imputato aveva raggiunto un accordo con la Procura Generale presso la Corte d’Appello per una rideterminazione della pena, secondo la procedura del patteggiamento in appello (art. 599-bis c.p.p.). Di conseguenza, l’imputato aveva rinunciato a tutti i motivi di gravame, ad eccezione di quelli relativi alla misura della sanzione.
Nonostante l’accordo, la difesa ha successivamente proposto ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione da parte della Corte d’Appello proprio in merito alla sussistenza delle circostanze aggravanti contestate.
Il Patteggiamento in Appello e l’Effetto Devolutivo
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la sua decisione sulla natura stessa del patteggiamento in appello. Questo istituto si fonda sulla rinuncia volontaria dell’imputato ai motivi di impugnazione. Tale rinuncia ha un effetto preclusivo: limita la cognizione del giudice d’appello esclusivamente ai punti non oggetto di rinuncia, ovvero alla congruità della pena concordata.
La Suprema Corte ha ribadito un principio consolidato: una volta che l’imputato rinuncia ai motivi d’impugnazione, si verifica una preclusione processuale. Ciò impedisce al giudice di esaminare questioni che devono ormai considerarsi “non devolute”, come l’affermazione di responsabilità o, appunto, la sussistenza delle aggravanti. Questi punti diventano definitivi con l’accettazione dell’accordo.
La Decisione della Cassazione: Inammissibilità e Motivazioni
Gli Ermellini hanno sottolineato la radicale diversità tra il patteggiamento in appello e l’applicazione della pena su richiesta delle parti in primo grado. Nel contesto dell’appello, l’accordo interviene su una sentenza già emessa. La rinuncia ai motivi, quindi, non è una semplice mossa tattica, ma un atto processuale che definisce l’ambito del giudizio.
Citando una precedente pronuncia (Sez. 4, n. 46150/2021), la Corte ha specificato che la rinuncia a tutti i motivi, eccetto quelli sulla pena, include implicitamente anche la rinuncia al motivo concernente le circostanze aggravanti. Questo perché le aggravanti costituiscono un punto della decisione distinto e autonomo rispetto al trattamento sanzionatorio finale. Di conseguenza, il ricorrente non poteva più dolersi della carenza di motivazione su un punto al quale aveva già rinunciato.
Le motivazioni
La motivazione della Suprema Corte si fonda sull’effetto devolutivo dell’appello e sulla natura negoziale del patteggiamento in secondo grado. L’accordo tra imputato e Procura Generale cristallizza il thema decidendum, ovvero l’oggetto del giudizio. Rinunciando ai motivi di gravame, l’appellante accetta la ricostruzione dei fatti e la qualificazione giuridica operata in primo grado, inclusa la valutazione sulle aggravanti. Il suo interesse si concentra unicamente sull’ottenere una pena più mite attraverso l’accordo. Pertanto, la Corte d’Appello, una volta ratificato l’accordo, non ha più l’obbligo di motivare su punti che non sono più in discussione, essendo stati oggetto di rinuncia. La pretesa di un riesame su tali punti in sede di legittimità è, quindi, priva di fondamento giuridico e processualmente inammissibile.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che la scelta del patteggiamento in appello è una decisione strategica con conseguenze definitive. Chi opta per questa procedura deve essere consapevole che sta accettando la sentenza di condanna in tutti i suoi aspetti fondamentali, fatta eccezione per l’entità della pena. Qualsiasi tentativo di riaprire la discussione su altri punti, come la responsabilità o le aggravanti, attraverso un ricorso per Cassazione, è destinato a scontrarsi con una declaratoria di inammissibilità. Questa pronuncia serve da monito: l’accordo sulla pena in appello chiude la porta a ogni ulteriore contestazione sul merito della condanna.
Se si accetta un patteggiamento in appello, si può ancora contestare la sussistenza delle circostanze aggravanti?
No. Secondo la Corte, la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione di quelli sulla misura della pena, comprende anche la rinuncia al motivo relativo alla sussistenza delle circostanze aggravanti, in quanto è un punto autonomo della decisione.
Cosa significa che la rinuncia ai motivi di appello crea una ‘preclusione processuale’?
Significa che la parte perde la facoltà di far esaminare al giudice i punti della sentenza ai quali ha rinunciato. Il giudice non può più prendere in cognizione tali questioni, che si considerano ormai definite.
Qual è l’obbligo di motivazione del giudice in caso di patteggiamento in appello?
Il giudice d’appello, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, è tenuto a motivare soltanto sulla congruità della pena stessa. Non è tenuto a motivare sui punti del gravame ai quali l’imputato ha rinunciato, come l’affermazione di responsabilità o le aggravanti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40836 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 40836 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GRUMO NEVANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che aveva rideterminato, ai sensi dell’art. 599 bis cod.proc.pen., la pena alla quale NOME era stato condannato con sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord per usura ed estorsione.
1.1 Al riguardo il difensore lamenta l’omessa motivazione relativamente alle aggravanti contestate.
CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve rilevare che a seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio – elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell’art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 secondo cui il giudice d’appello, nell’accogliere la richiesta di pena concordata è tenuto motivare soltanto relativamente alla pena, a causa dell’effetto devolutivo, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi d’impugnazione (come nel caso in esame, in cui l’appellante ha rinunciato ai motivi di gravame e concordato la pena con il Procuratore generale), la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplina dal citato art. 599 cod. proc. pen. (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, COGNOME, Rv.226707; Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919); determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non gli sia devoluto (in punto di affermazione di responsabilità ed altro), con effetti sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017 – dep. 27/11/2017, Ferro, Rv. 271258). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Si deve inoltre ribadire che “la rinuncia a tutti i motivi di appello, a esclusione soltanto di quelli riguardanti la misura della pena, comprende anche il motivo concernente la sussistenza delle circostanze aggravanti del reato, in quanto relativo a un punto della decisione distinto e autonomo rispetto a quello afferente al trattamento sanzionatorio” (Sez. 4, n. 46150 del 15/10/2021, Cella, Rv. 282413).
Discende l’inammissibilità del ricorso in esame; ai sensi dell’art. 616 proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la p privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese de procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione del causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativannente fissata in ragione dei moti dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 27/09/2023