Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 17838 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 17838 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME, nato a Francavilla Fontana il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Torino il DATA_NASCITA NOME, nato a Grottaglie il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/05/2023 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12/05/2023, la Corte di appello di Lecce in accoglimento della richiesta congiunta del P.G. e degli imputati ex art. 599-bis cod.proc.pen., in riforma della decisione emessa il 10.01.2022, all’esito di giudizio abbreviato, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lecce rideterminava la pena nella misura concordata di anni sei e mesi quattro di reclusione per COGNOME NOME, anni tredici e mesi dieci di reclusione per COGNOME NOME e anni cinque di reclusione per NOME.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione NOME NOME, COGNOME NOME e NOME NOME, a mezzo dei difensori di fiducia, articolando i motivi di seguito enunciati.
NOME propone un unico motivo di ricorso, con il quale deduce difetto di motivazione in relazione al mancato vaglio delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. e, in particolare, per mancanza dell’elemento psicologico del reato.
COGNOME NOME propone un unico motivo di ricorso, con il quale deduce difetto di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come lieve.
NOME COGNOME propone un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata verifica della sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi vanno dichiarati inammissibili.
Con riferimento ai ricorsi di NOME e NOME, basati su identico motivo, va osservato quanto segue.
Come già evidenziato, anche dalla giurisprudenza di legittimità nella vigenza dell’articolo 599, comma 4, cod.proc.pen., abrogato dalla L. 125/2008, le cui disposizioni sono state testualmente replicate dall’art. 599 bis, comma 1, cod.proc.pen. introdotto dalla L. 103/2017, il patteggiamento sulla pena in appello presuppone una pronuncia affermativa di responsabilità la quale – comportando la rinuncia ai motivi di censura – fa di per sé presumere l’insussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Ne consegue che, pur sussistendo il potere del giudice di appello di applicare, ricorrendone i presupposti, l’art. 129 cod.proc.pen., la doglianza relativa alla
mancata applicazione di tale norma, in sede di legittimità, non può risolversi in una denuncia di mera omissione formale o di genericità di tale delibazione- come avvenuto nella specie- ma deve contenere necessariamente l’indicazione degli elementi concreti che, ove rettamente considerati e valutati, avrebbero dovuto condurre ad una declaratoria d’ufficio di proscioglimento (Sez.4 n. 52803 del 14/09/2018, Rv.274522 – 01 e Sez.5, n.15505 del 19/03/2018, Rv. 272853 – 01, che hanno affermato, in tema di “patteggiamento in appello” come reintrodotto ad opera dell’art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, che il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell’effetto devolutivo propri dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia; nonchè, Sez.2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv.276102 – 01; Sez.2, n.36870 del 17/04/2018, Rv.273431; Sez. 4, n. 40313 del 04/10/2007, Rv. 237784; Sez. 5, n. 19511 del 18/05/2006, Rv. 234407; Sez. 7, n. 29574 del 26/06/2009, Rv. 244849).
Con riferimento al ricorso di COGNOME NOME, va osservato quanto segue. Come già evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità nella vigenza dell’articolo 599, comma 4, cod.proc.pen., abrogato dalla L. 125/2008, le cui disposizioni sono state testualmente replicate dall’art. 599 bis, comma 1, cod.proc.pen. introdotto dalla L. 103/2017, la rinuncia a tutti i motivi di appello ad esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, di talché è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d’appello rinunciati – come avvenuto nella specie con riferimento al lamentato vizio di motivazione relativo alla qualificazione giuridica del fatto come lieve – nè possono essere rilevate d’ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (cfr Sez.4, n.9857 del 12/02/2015, Rv.262448; Sez.4, n.53565 del 27/09/2017, Rv.271258, nonchè con riferimento al vigente istituto di cui all’art. 599-bis cod.proc.pen.,Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258; Sez.5 n.29243 del 04/06/2018, Rv.273194).
I ricorsi, pertanto, come anticipato, vanno dichiarati inammissibili, de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017.
Essendo i ricorsi inammissibili e, in base al disposto dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/03/2024