Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29311 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 29311 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata a IMPERIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato;
Considerato che, secondo l’orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, a seguito della reintroduzione del cd. “patteggiamento in appello” ad opera dell’art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis, cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129, cod. proc. pen., né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell’effett devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai
motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr. Cass., sez. V, 19.3.2018, n. 15505, Rv. 272853; Cass., sez. V, 4.6.2018, n. 29243, Rv. 273194; Cass., Sez. IV, n. 52803, 14.9.2018, Rv. 274522). Occorre, pertanto, ribadire nel caso in esame il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis, cod. proc. pen., che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129, cod. proc. pen., e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (cfr. Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170; Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170);
Rilevato che, nel caso in esame, con il ricorso per cassazione COGNOME NOME denuncia vizio di motivazione rispetto alla mancata pronuncia di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.;
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che la ric:orrente deve essere condannata, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M-
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma il 3 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente