Patteggiamento in appello: quando l’accordo preclude il ricorso
L’istituto del patteggiamento in appello, reintrodotto dalla Legge n. 103/2017 (cd. Riforma Orlando), offre una via per la definizione concordata del processo anche in secondo grado. Tuttavia, la scelta di questo percorso processuale comporta conseguenze significative sui successivi gradi di giudizio. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: l’accordo sulla pena in appello implica la rinuncia ai motivi di impugnazione, rendendo inammissibile un successivo ricorso basato su censure a cui si è implicitamente rinunciato.
Il caso: dalla condanna all’accordo in secondo grado
Il caso trae origine dalla condanna di un imputato per il reato previsto dall’art. 291-bis del d.P.R. n. 43/1973. Successivamente, nel corso del giudizio di secondo grado dinanzi alla Corte d’Appello, l’imputato raggiungeva un accordo con la Procura Generale per la rideterminazione della pena. La Corte d’Appello, recependo tale accordo, emetteva la sentenza ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale.
Il ricorso in Cassazione: una questione di motivazione
Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, articolando un’unica censura: il difetto di motivazione da parte della Corte d’Appello in merito al diniego di proscioglimento secondo l’art. 129 c.p.p. In sostanza, il ricorrente sosteneva che il giudice d’appello, prima di ratificare l’accordo, avrebbe dovuto valutare e motivare l’assenza di cause evidenti di non punibilità.
I limiti del patteggiamento in appello
La Corte di Cassazione ha rigettato tale tesi, dichiarando il ricorso inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella natura stessa del patteggiamento in appello. Questo istituto si basa su una scelta volontaria dell’imputato che, in cambio di una pena concordata, rinuncia a portare avanti i motivi di appello precedentemente formulati. Tale rinuncia restringe l’ambito di valutazione del giudice.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha chiarito che, in virtù dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato rinuncia ai motivi di appello per accedere al concordato, la cognizione del giudice di secondo grado è limitata ai soli aspetti non coperti da tale rinuncia. Di conseguenza, il giudice non è tenuto a motivare né sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 c.p.p., né sulla sussistenza di eventuali cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove. L’accordo sulla pena assorbe e supera le doglianze originarie. Citando un proprio precedente (Sez. 4, n. 52803/2018), la Corte ha ribadito che la cognizione del giudice è circoscritta ai motivi non oggetto di rinuncia. Poiché la richiesta di proscioglimento rientra nei motivi a cui si rinuncia con il patteggiamento, il ricorso volto a contestarne la mancata motivazione è intrinsecamente inammissibile.
Conclusioni: le implicazioni pratiche della decisione
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale chiaro: la scelta del patteggiamento in appello è una decisione strategica che chiude le porte a future contestazioni sul merito della vicenda. L’imputato e il suo difensore devono essere consapevoli che l’accordo sulla pena costituisce una rinuncia tombale ai motivi di appello e, di riflesso, preclude la possibilità di sollevare le medesime questioni in sede di legittimità. La decisione della Cassazione, oltre a dichiarare l’inammissibilità del ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a sottolineare le conseguenze di un’impugnazione priva di fondamento giuridico.
Dopo aver concordato la pena in appello, posso ancora ricorrere in Cassazione lamentando che il giudice non mi ha prosciolto?
No. Secondo la Corte, l’accordo sulla pena (“patteggiamento in appello”) implica una rinuncia ai motivi di appello originari. Di conseguenza, il giudice non è tenuto a motivare il mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. e un ricorso basato su tale censura è inammissibile.
Cosa significa che la cognizione del giudice è limitata dall’effetto devolutivo dell’impugnazione?
Significa che il potere decisionale del giudice d’appello è limitato esclusivamente ai punti della sentenza di primo grado che sono stati specificamente contestati. Se l’imputato rinuncia a tali contestazioni per accordarsi sulla pena, il giudice non può più esaminarle nel merito.
Quali sono le conseguenze se il ricorso viene dichiarato inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità comporta, secondo l’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata equitativamente fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25679 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25679 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
r d ato avvissalln pa j – udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che NOME COGNOME è stato condanNOME alle pene di legge per il reato dell’art. 291bis d.P.R. n. 43 del 1973;
Rilevato che il fascicolo dev’essere definito de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., perché si tratta di ricorso avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.;
Rilevato che l’imputato ha articolato un’unica censura per difetto di motivazione in ordine al diniego di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.;
Rilevato che l’imputato ha concordato la pena in appello e che, in tema di “patteggiamento in appello”, come reintrodotto ad opera dell’art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in qua in ragione dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto rinuncia (ad es. Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, COGNOME, Rv. 274522);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente