Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36397 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36397 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/09/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte d’Appello di Catania, previo accordo delle parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato le pene loro rispettivamente inflitte con la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Catania del 15.3.2024;
Evidenziato che, con i predetti ricorsi, si deduce il difetto di motivazione circa la sussistenza dei presupposti per il proscioglimento degli imputati e circa la qualificazione giuridica delle condotte contestate agli imputati;
Considerato che: 1) in tema di “patteggiannento in appello” come reintrodotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/9/2018, COGNOME, Rv. 274522); 2) deve considerarsi ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo allorquando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, COGNOME, Rv. 276102);
Considerato, inoltre, che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all’esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., che sia volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l’accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 4/7/2019, Leone, Rv. 277196 – 01);
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, in quanto presentati in violazione del disposto di cui all’art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11.9.2025