Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12097 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12097 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di BARI
5-A)–
T
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
9set’
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato;
Considerato, infatti, che, secondo l’orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, a seguito della reintroduzione del c.d. ‘patteggiamento in appello’ ad opera de 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richi formulata a norma del nuovo art. 599-bis, cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129, cod. proc. pen. sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinuncia motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr sez. V, 19.3.2018, n. 15505, Rv. 272853; Cass., sez. V, 4.6.2018, n. 29243, Rv. 273194; Cass., Sez. IV, n. 52803, 14.9.2018, Rv. 274522). Occorre, pertanto, ribadire nel caso in esame consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, secondo cui, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis, cod. proc. pen., che deduca motivi relativi alla formazione della volontà parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenu difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a mot rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni dì proscioglimento ex art. 129, cod. proc. pen., e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfus illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero divers prevista dalla legge (cfr. Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170; Cass., Sez. 1, n. del 23/10/2019, Rv. 278170); Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato che, nel caso in esame, con il ricorso per cassazione NOME COGNOME denuncia violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla entità della pena oggetto di concorda appello, senza dedurre specifiche ragioni in base alle quali la stessa sarebbe illegale;
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma il 7 marzo 2024.