Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7652 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7652 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a TRAMONTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
I dato avviso alle par – g;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che a NOME COGNOME è stata applicata in appello su concorde richiesta d la pena di legge per il reato dell’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000;
Rilevato che l’imputato eccepisce con un unico motivo di ricorso il vizio di motivazione all’accertamento di responsabilità e al calcolo della pena;
Rilevato che il ricorso, da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., è manifestamente infondato: in tema di cosiddetto “patteggiamento in appello”, come reintr dall’art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di second nell’accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato prosciog dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., né sull’ins cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, né sulla qualificazione del fa in ragione dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputa rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non rinuncia (ad es. Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, COGNOME, Rv. 274522);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevat declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’ spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente