Patteggiamento in appello: i limiti ai poteri di controllo del giudice
Il patteggiamento in appello, introdotto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo che consente alle parti di accordarsi sui motivi di appello e sulla pena. Ma quali sono i confini del potere di valutazione del giudice di secondo grado di fronte a un simile accordo? Un’ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale: una volta accettata la richiesta di pena concordata, il giudice non è tenuto a motivare sul perché non abbia prosciolto l’imputato.
La vicenda processuale
Il caso nasce da una condanna in primo grado per il reato di utilizzo indebito di una carta di credito. In secondo grado, l’imputato e la procura generale raggiungono un accordo sulla pena ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., e la Corte di Appello riforma parzialmente la sentenza di primo grado recependo tale accordo.
Nonostante l’accordo, l’imputato decide di ricorrere per cassazione, lamentando che la Corte d’Appello non avesse considerato la possibile presenza di cause di proscioglimento, come previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale, che impone al giudice di dichiararle in ogni stato e grado del processo. Il ricorso, tuttavia, viene giudicato inammissibile.
L’effetto della rinuncia nel patteggiamento in appello
La chiave di volta della decisione della Suprema Corte risiede nella natura stessa del patteggiamento in appello. Questo istituto processuale si fonda su un accordo che implica la rinuncia dell’imputato ai motivi di appello non ricompresi nell’accordo stesso. Tale rinuncia ha un effetto diretto e vincolante sulla cognizione del giudice.
In virtù del principio devolutivo, tipico delle impugnazioni, il giudice può esaminare e decidere solo sulle questioni che gli vengono sottoposte attraverso i motivi di ricorso. Se l’imputato rinuncia a tali motivi per accedere a un accordo sulla pena, di fatto limita il perimetro di valutazione della Corte d’Appello. Quest’ultima, quindi, non ha più il potere, né il dovere, di ri-esaminare integralmente il merito della vicenda per cercare eventuali cause di assoluzione.
Le motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione, richiamando un suo consolidato orientamento, ha affermato che il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare né sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 c.p.p., né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove.
La ragione è strettamente processuale: l’effetto devolutivo dell’impugnazione, combinato con la rinuncia ai motivi, cristallizza l’oggetto del giudizio. La cognizione del giudice è circoscritta ai soli aspetti non oggetto di rinuncia. Di conseguenza, pretendere una motivazione su punti ai quali l’imputato ha volontariamente rinunciato è una contraddizione logica e giuridica. La scelta del patteggiamento in appello è una scelta strategica che preclude un riesame a 360 gradi della posizione dell’imputato.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento pratico: la via del patteggiamento in appello è una strada che, se imboccata, comporta conseguenze non reversibili. L’imputato che accetta di concordare la pena e di rinunciare ai propri motivi di appello deve essere consapevole che sta limitando il potere di controllo del giudice di secondo grado. Non potrà, in un secondo momento, lamentare la mancata valutazione di questioni – come le cause di proscioglimento – che esulano dall’accordo raggiunto. La decisione della Cassazione rafforza la natura dispositiva dell’istituto, sottolineando come la volontà delle parti nel definire il perimetro del giudizio di appello sia centrale e vincolante per il giudice.
Quando si sceglie il “patteggiamento in appello”, il giudice deve motivare perché non assolve l’imputato?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che, una volta che l’imputato rinuncia ai motivi di appello per concordare la pena, il giudice di secondo grado non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per le cause previste dall’art. 129 c.p.p.
Cosa comporta la rinuncia ai motivi di appello nel patteggiamento?
La rinuncia limita la cognizione del giudice ai soli aspetti non oggetto della rinuncia stessa. In base all’effetto devolutivo dell’impugnazione, il giudice non può più riesaminare nel merito le questioni che sono state abbandonate dall’appellante.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si basava su una doglianza infondata: pretendeva che la Corte d’Appello avrebbe dovuto considerare cause di proscioglimento, un’attività non più richiesta dalla legge nel contesto di un patteggiamento in appello che implica la rinuncia ai motivi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47656 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 47656 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2023
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Biella il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 21/04/2023 della Corte di Appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino, in esito a concordato sulla pena ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Biella, emessa il 21 maggio 2018, che aveva condannato il ricorrente per il reato di utilizzo indebito di una carta di credito.
Ricorre per cassazione l’imputato dolendosi della mancata considerazione da parte della Corte della presenza di cause di proscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc. pen..
3.11 ricorso è inammissibile.
4. Deve ricordarsi il pacifico insegnamento di legittimità secondo cui, in tema di “patteggiamento in appello” come reintrodotto ad opera dell’art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, quanto, in ragione dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, COGNOME, Rv. 274522 Massime precedenti Conformi: N. 15505 del 2018 Rv. 272853).
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 25.10.2023.
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Il Consigliere estensore
NOME COGNOME GLYPH