Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26968 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26968 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MODICA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle.arti•
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Ritenuto che l’impugnazione proposta da NOME COGNOME deve essere trattata nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n. 103 del 2017 – e dichiarata inammissibile perché proposta avverso sentenza pronunciata a noma dell’art. 599-bis cod. proc. pen. a seguito di accordo delle parti per l’accoglimento del solo motivo riguardante il trattamento sanzionatorio e la misura della pena da applicare al caso di specie, previa rinuncia da parte dell’imputato ai “motivi di merito”, compresi quelli inerenti alle attenuanti generiche.
Ritenuto che non è consentito proporre col ricorso per cassazione censure che attengano ai motivi oggetto di rinuncia, poiché sui relativi capi e punti risulta già essersi formato il giudicato in dipendenza delle scelte processuali liberamente effettuate dall’imputato. D’altra parte, «a seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello ad opera dell’art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599- bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di nutilizzabilità del prove, in quanto, a causa dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia»(Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853).
Ritenuto che non è nemmeno pOssibile censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l’accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica l rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196).
Ritenuto che le uniche doglianze proponibili con il ricorso per cassazione avverso le sentenze emesse ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all’eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi
ocAtit
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in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. Furino, Rv. 278114 secondo la quale la richiesta concordata tra accusa e difesa ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto l’accoglimento del richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e altra circostanza influente sul calcolo della perla.
Rilevato che il ricorrente, oltre a contestare, al di là dei limiti delineati, la logicità della motivazione, anche sotto il profilo dell’ valutazione delle prove testimoniali, censura la condanna al pagamento del spese processuali in favore della part civile. A proposito di quest’ultima statui estranea al concordato e quindi astrattamente suscettibile di impugnazio autonoma, non indica, tuttavia, le specifiche le ragioni che avrebbero dov determinare la Corte distrettuale ad una diversa e più favorevole liquidazi limitandosi a valorizzare, in termini generici ed attratti, l’accoglimento del m relativo all’attenuante di cui all’art. 62 n. 2 cod. pen. ed il mancato esple di attività difensionali.
Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e c alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagame delle spese processuali e della somma di euro’tremila in favore della Cassa d ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, in Roma 6 giugno 2024.