Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27523 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27523 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CATANIA il 22/08/1970 COGNOME NOME nato a NISCEMI il 06/02/1971
avverso la sentenza del 15/11/2024 della CORTE RAGIONE_SOCIALE APPELLO di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati i ricorsi e la sentenza impugnata.
Ritenuto che le impugnazioni proposte da NOME COGNOME e NOME COGNOME devono essere trattate nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n. 103 del 2017 – e dichiarate inammissibili perché proposte avverso sentenza pronunciata a noma dell’art. 599bis cod. proc. pen. a seguito di accordo delle parti per l’accoglimento del solo motivo riguardante il trattamento sanzionatorio e la misura della pena da applicare al caso di specie, previa rinuncia da parte degli imputati ai “motivi di merito”, tra i quali sono compresi quelli inerenti alle circostanze attenuanti generiche (Sez. 4, n. 53340 del 24/11/2016, Castiglione, Rv. 268696 – 01; Sez. 1, n. 19014 del 11/04/2012, COGNOME, Rv. 252861 – 01).
Ritenuto che non è consentito proporre col ricorso per cassazione censure che attengano ai motivi oggetto di rinuncia, poiché sui relativi capi e punti risulta già essersi formato il giudicato in dipendenza delle scelte processuali liberamente effettuate dall’imputato. D’altra parte, «a seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello ad opera dell’art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità del prove, in quanto, a causa dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia»(Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, COGNOME e altro, Rv.272853).
Ritenuto che non è nemmeno possibile censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l’accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica l rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196).
Ritenuto che le uniche doglianze proponibili con il ricorso per cassazione avverso le sentenze emesse ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all’eventuale contenuto difforme della
pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi
in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020,
COGNOME, Rv. 278114 secondo la quale la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il
giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto raccoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni
altra circostanza influente sul calcolo della pena).
5. Rilevato che i ricorrenti si sono limitati a contestare la logicità dell motivazione o a dolersi dell’erronea definizione giuridica delle condotte e della
dosimetria della pena e che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
6. Rilevato che alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 10 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente