Patteggiamento in Appello: La Cassazione Chiarisce i Limiti del Ricorso
Il patteggiamento in appello è uno strumento processuale che consente di definire il giudizio di secondo grado attraverso un accordo sulla pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 44345/2023) ha ribadito un principio fondamentale: la scelta di concordare la pena in appello comporta una rinuncia implicita ai motivi di impugnazione, rendendo di fatto inammissibile un successivo ricorso in Cassazione basato sugli stessi. Analizziamo questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte di Appello di Genova. In quella sede, le parti avevano raggiunto un accordo sulla pena, applicando la disciplina del cosiddetto “patteggiamento in appello”. Nonostante l’accordo, l’imputato aveva deciso di presentare comunque ricorso per Cassazione, sollevando motivi che, secondo la Suprema Corte, non erano più ammissibili.
L’Effetto Devolutivo e la Rinuncia ai Motivi
Il cuore della questione risiede nell’effetto devolutivo dell’impugnazione. Quando un imputato presenta appello, devolve al giudice di secondo grado la cognizione solo dei punti della sentenza che ha specificamente contestato. Se, durante il processo d’appello, l’imputato sceglie di accedere al patteggiamento in appello, di fatto rinuncia ai motivi di doglianza originari. La sua volontà si concentra unicamente sull’ottenimento di una pena concordata, abbandonando le altre contestazioni.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con una procedura semplificata, senza formalità di rito. La Corte ha stabilito che il ricorso era stato proposto per motivi non consentiti dalla legge, proprio in conseguenza della scelta processuale precedentemente compiuta dall’imputato.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione dell’ordinanza è netta e si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale. I giudici hanno spiegato che, nel momento in cui la Corte d’Appello accoglie una richiesta di pena concordata, non è tenuta a motivare sul perché non abbia prosciolto l’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 del codice di procedura penale (come l’evidenza dell’innocenza). Né è tenuta a verificare la sussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove.
Questo avviene perché la cognizione del giudice d’appello, a seguito della rinuncia ai motivi, è limitata alla ratifica dell’accordo. Di conseguenza, l’imputato non può, in un secondo momento, tentare di riaprire la discussione davanti alla Cassazione su quegli stessi punti a cui ha implicitamente rinunciato. Accettando il patteggiamento in appello, l’imputato esaurisce le sue possibilità di contestare il merito della condanna.
Conclusioni
La decisione in esame offre un importante monito pratico: il patteggiamento in appello è una scelta strategica che preclude quasi ogni ulteriore via di impugnazione. L’imputato e il suo difensore devono valutare attentamente i benefici di un accordo sulla pena rispetto alla perdita della possibilità di far valere altri motivi di ricorso. Una volta intrapresa la strada dell’accordo, non è più possibile tornare indietro per contestare la colpevolezza o vizi procedurali. La Cassazione, con questa ordinanza, conferma che la rinuncia ai motivi di appello è un effetto giuridico vincolante, che sigilla l’esito del processo e comporta, in caso di successivo ricorso, una declaratoria di inammissibilità e la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Cosa succede se si ricorre in Cassazione dopo un patteggiamento in appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile se si basa su motivi che si considerano rinunciati a seguito dell’accordo sulla pena. La cognizione del giudice è limitata ai soli aspetti non coperti dalla rinuncia.
In caso di patteggiamento in appello, il giudice deve motivare il mancato proscioglimento dell’imputato?
No. Secondo la Corte, accogliendo la richiesta di pena concordata, il giudice di secondo grado non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per le cause previste dall’art. 129 c.p.p., in quanto la volontà delle parti si è cristallizzata sull’accordo.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 44345 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 44345 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), nato in Albania
1’11/08/1996 avverso la sentenza del 04/04/2023 emessa dalla Corte di appello di Genova;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. In tema di “patteggiamento in appello” come reintrodotto ad opera dell’art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice
è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, COGNOME, Rv. 274522 – 01; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194)
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non rinvenendosi elementi dai quali dedurre assenza di colpa nella proposizione del ricorso stesso – della somma, giudicata congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14/09/2023
Il Presidente’) ,