Patteggiamento in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile?
Il patteggiamento in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo che consente alle parti di accordarsi sulla pena da applicare nel giudizio di secondo grado. Tuttavia, questa scelta strategica comporta precise conseguenze sulla possibilità di impugnare ulteriormente la decisione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 19443/2024) fa luce sui limiti del ricorso contro una sentenza che recepisce tale accordo, confermando un principio consolidato: l’accordo sulla pena implica una rinuncia ai motivi di gravame.
Il Contesto del Ricorso: La Decisione della Corte d’Appello
Nel caso di specie, la Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena inflitta a un imputato. Questa decisione non era il frutto di una valutazione autonoma della Corte, ma dell’accoglimento di una proposta di pena concordata formulata dalle parti durante l’udienza, secondo la procedura del patteggiamento in appello.
Nonostante l’accordo raggiunto, la difesa dell’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione in relazione all’articolo 129 del codice di procedura penale.
La Logica del patteggiamento in appello e i suoi effetti
L’istituto del concordato in appello si fonda su una logica negoziale. L’imputato, in accordo con il Pubblico Ministero, rinuncia a portare avanti i motivi di appello in cambio di una rideterminazione della pena. Questo meccanismo processuale, reintrodotto dalla legge n. 103 del 2017, riprende un principio già noto nell’ordinamento.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che, a causa dell’effetto devolutivo, una volta che l’imputato rinuncia ai motivi d’impugnazione, la cognizione del giudice d’appello si restringe drasticamente. Il giudice, infatti, non è più tenuto a esaminare nel merito le questioni a cui si è rinunciato, compresa la potenziale esistenza di cause di proscioglimento come quelle indicate nell’art. 129 c.p.p. (ad esempio, perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso).
I Limiti del Ricorso in Cassazione
La conseguenza diretta di questa rinuncia è che il successivo ricorso in Cassazione diventa ammissibile solo per un novero molto ristretto di motivi. In particolare, è possibile contestare:
* Vizi relativi alla formazione della volontà delle parti di accedere all’accordo.
* La validità del consenso prestato dal Pubblico Ministero.
* Un contenuto della pronuncia del giudice difforme rispetto all’accordo raggiunto.
* L’illegalità della sanzione inflitta (ad esempio, perché superiore ai limiti edittali o di specie diversa da quella prevista dalla legge).
Qualsiasi altra doglianza, specialmente se relativa a motivi a cui si è rinunciato per accedere al patteggiamento in appello, è da considerarsi inammissibile.
le motivazioni
La Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha seguito il solco della sua giurisprudenza consolidata. I giudici hanno sottolineato che il ricorso proposto dalla difesa non rientrava in nessuna delle categorie di vizi ammissibili. La lamentela circa la mancata valutazione di una causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. attiene a un motivo di merito a cui l’imputato aveva implicitamente ma inequivocabilmente rinunciato nel momento in cui ha scelto di concordare la pena in appello.
La Suprema Corte ha quindi affermato che il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando alcuna assenza di colpa nella proposizione del gravame.
le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un punto fondamentale per la strategia difensiva: la scelta del patteggiamento in appello è una decisione che chiude la porta a successive contestazioni di merito. Sebbene offra il vantaggio di una pena certa e potenzialmente più mite, essa preclude la possibilità di far valere in Cassazione questioni che non riguardino strettamente la validità dell’accordo o l’legalità della pena applicata. Gli avvocati e i loro assistiti devono essere pienamente consapevoli di questa implicazione prima di intraprendere la strada del concordato in secondo grado.
Dopo un patteggiamento in appello, posso ricorrere in Cassazione lamentando che il giudice non ha considerato una causa di proscioglimento?
No, la Cassazione chiarisce che l’accordo di patteggiamento in appello implica la rinuncia ai motivi di impugnazione, inclusa la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p.
Quali sono i motivi per cui è possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza emessa a seguito di patteggiamento in appello?
Il ricorso è ammissibile solo per motivi specifici, come vizi nella formazione della volontà di accedere all’accordo, il mancato consenso del pubblico ministero, o l’illegalità della pena concordata (ad esempio, se è fuori dai limiti di legge).
Cosa succede se il ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile in questi casi?
L’ordinanza stabilisce che, in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19443 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19443 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
da>avvigo all arti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a COGNOME NOME, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., accogliendo la proposta formulata dalle parti in udienza. Esaminato il ricorso proposto dall’imputato;
rilevato che il difensore lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen.
Considerato che a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello, di cui all’art. 599-bis cod. proc. pen, ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio – elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell’art. 599, comma 4, cod. proc. pen., successivamente abrogato – secondo cui il giudice d’appello, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per taluna delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell’effetto devolutivo, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi d’impugnazione, la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati (tra le tante Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, COGNOME, Rv. 226707; Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919; da ultimo Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102 – 01, così massimata: «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge»).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 17 aprile 2024
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Il Consigliere estensore