Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1667 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1667 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a GELA il 19/06/1986
avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
tatwzrotise -etelac~
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso;
rilevato che il ricorso è stato presentato avverso sentenza emessa ai se dell’art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 20 n. 103, che dispone che «La Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall’articolo 589 dello stesso codice, ne f richiesta dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei mo di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene c l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecunia indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo»;
che, in seguito alla reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello, de ritenersi nuovamente applicabile il principio – elaborato dalla giurisprudenza legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell’art. 599, comma 4, proc. pen. e successivamente abrogato dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92 – secondo cui il giudice d’appello, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, a dell’effetto devolutivo, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai mo d’impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati, senza esse neppure tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per taluna delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., in considerazione della radicale diversi l’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti e l’istituto (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, COGNOME, Rv. 226707; Sez. 5, n. 3 del 15/10/2009, dep. 2010, COGNOME, Rv. 245919);
che la rinuncia ai motivi determina, pertanto, una preclusione processuale ch impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto, non solo in punto affermazione di responsabilità, deve ormai ritenersi non essergli devoluto, sic deve reputarsi inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, a rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell sulla pena in appello e che non si siano trasfuse nella illegalità della sa inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 27610 Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234; Sez. 2, 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969), ovvero alla qualificazione giuridica de fatto (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, COGNOME, Rv. 277196);
che il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. risulta, per contro, ammissibile qualora vengano dedotti motivi rela alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme del pronuncia del giudice;
che, nel caso in esame, la difesa di NOME COGNOME COGNOME ed il Procurator generale territoriale hanno concordato, davanti al giudice di secondo gra l’accoglimento del motivo concernente la concessione delle circostanze attenuan generiche e la misura della pena applicata, con la conseguente rinuncia qualsivoglia, differente motivo di censura da parte dell’imputato;
che, a quest’ultimo proposito, occorre ribadire, con la giurisprudenza legittimità, che il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta formu sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., non è tenuto a motivare sulle r questioni devolute con l’appello in quanto, a causa dell’effetto devolutivo pr dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ad alcuni motivi appello, la cognizione del giudice è limitata a quelli non oggetto di rinuncia 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755; nello stesso senso cfr., tra altre, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ric inteso a contestare la qualificazione giuridica del fatto, profilo il cui esam la rinuncia ai motivi, è, per le ragioni sopra spiegate, orami precluso;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 28/09/2023.