Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45933 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45933 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 07/12/1972
avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
ekete – ~9a4e- grartil – udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATI -0
La Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza del 30 gennaio 2024, decidendo sull’accordo delle parti, rideterminava la pena inflitta a COGNOME NOME per i reati di cui agli artt. 23 co. 3 e co. 4 L. 110/75 e all’art. 648 cod. pen. in anni uno e mesi otto di reclusione e 1800 euro di multa.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso l’imputato che articolava su un unico motivo, afferente l’asserita carenza illogicità ovvero contraddittorietà della motivazione.
In particolare, mancherebbe la motivazione circa la congruità della pena, nonché sulla responsabilità dell’imputato, ed, infine, circa il mancato riconoscimento della causa di minore gravità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente inammissibile.
In tema di “patteggiamento in appello” ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata. (Sez. 3, Sentenza n. 19983 del 09/06/2020 Rv. 279504)
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittal ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge. (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 Rv. 278170 – 01)
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» – della somma di euro 3000
a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 24/10/2024