Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17649 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Penale Ord. Sez. 5 Num. 17649 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/03/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Presidente –
Ord. n. sez. 307/2025
CC – 04/03/2025
R.G.N. 1989/2025
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (cui COGNOME nato a PADOVA il 05/01/1990
avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE D’APPELLO DI VENEZIA Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
NOME ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia in data 17/06 /2024, la quale, ai sensi dell’art. 599 -bis cod. proc. pen., su richiesta dell’imputato, ha rideterminato la pena al medesimo irrogata .
Secondo l’orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, a seguito della reintroduzione del cd. ‘patteggiamento in appello’ ad opera dell’art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr. Cass.,
sez. V, 19.3.2018, n. 15505, Rv. 272853; Cass., sez. V, 4.6.2018, n. 29243, Rv. 273194; Cass., Sez. IV, n. 52803, 14.9.2018, Rv. 274522). Occorre, pertanto, ribadire nel caso in esame il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen., che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (cfr. Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170; Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170).
Nella specie l’unico vizio denunciato dal ricorrente attiene alla mancata motivazione in ordine alla insussistenza di cause di non punibilità, sicché esso, non rientrando tra quelli per cui è consentito il ricorso per cassazione, deve essere dichiarato inammissibile, de plano , ai sensi dell’art. 610, comma 5bis , cod. proc. pen.
Ne consegue che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 04/03/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME