Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13080 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13080 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SIRACUSA il 13/10/1990
avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
-dato avviso alle partii
i
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
1. –COGNOME Salvatore ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., con la quale la Corte di Appello di Catania ha concesso le circostanze attenuanti le equivalenti alla contestata aggravarli e ha rideterminato la pena nella misura concordata tra le parti di anni quattro 2 mesi quattro di reclusione 20.000 C di multa in relazione al reato di cui all’art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancanza di motivazione.
3. – Il ricorso è inammissibile perché propone motivi non consentiti dalla legge. L’art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 iel 23 giugno 2017, dispone che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall’articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiest l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo.
In tema di “patteggiamento in appello” come reintrodotto ad opera dell’art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul m ancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilita de prove, in quanto, in ragione dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazior e, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del ijiudic è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. Determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prandere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non essergli devoluto (Sez. 4, o. 52803 del 14/09/2018, Rv. 274522 – 01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 72853 – 01). In ogni caso la sentenza ha succintamente motivato corfi rmando l’affermazione della responsabilità.
4. – Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiaral:a senza formalità di procedura a norma dell’art.610, comma 5-bis, cod.p -oc.pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché
quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamenti) delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14/03/2025
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Il Presidente