Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4525 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4525 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SANTERAMO IN COLLE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di BARI
S:hato-awigo -a-Heigaft -i+ — – udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di appello di Bari ha applicato ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen. la pena complessiva di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro sedicimila di multa nei confronti di COGNOME NOME in relazione ai reati di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 ed altro.
COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per violazione di legge, rilevando che l’organo giudicante non aveva fornito un’adeguata motivazione in ordine all’entità dell’aumento di pena per la continuazione.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
È inammissibile, infatti, il ricorso per Cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sul pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599 bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 3, Ord. n. 30190 del 08/03/2018, COGNOME, Rv. 273755; Sez. 5, Ord. n. 29243 del 04/06/2018, COGNOME, Rv. 273194; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).
Inoltre, in tema di “patteggiannento in appello” ex art. 599 bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 56, I. n. 103 del 2017, è inammissibile il ricorso per Cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234).
Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ragioni di esonero – al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17 gennaio 2024.