Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6323 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6323 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
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NOME COGNOME nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 22/05/2003 NOME COGNOME nato a NAPOLI il 12/05/1999
avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
(dato avviso alle parti;(
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
letti i motivi dei ricorsi;
rilevato che:
i ricorsi sono stati presentati avverso sentenza emessa ai sensi dell’art. 599bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, lamentando, con l’unico motivo di entrambi gli atti introduttivi, che non sono state concesse agli imputati le circostanze attenuanti generiche;
in seguito alla reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello, deve ritenersi nuovamente applicabile il principio – elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell’art. 599, comma 4, cod proc. pen. e successivamente abrogato dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92 secondo cui il giudice d’appello, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell’effetto devolutivo, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi d’impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati, senza essere neppure tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per taluna delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., in considerazione della radicale diversità tra l’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti e l’istitu esame (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, COGNOME, Rv. 226707; Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, COGNOME, Rv. 245919);
la rinuncia ai motivi determina, pertanto, una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto, non solo in punto di affermazione di responsabilità, deve ormai ritenersi non essergli devoluto, sicché deve reputarsi inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accor sulla pena in appello e che non si siano trasfuse nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla que prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969), ovvero alla qualificazione giuridica del fatto (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, COGNOME, Rv. 277196);
il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. risulta, per contro, ammissibile qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice;
nel caso in esame, le difese di COGNOME e COGNOME e il Procuratore generale territoriale hanno concordato, davanti al giudice di secondo grado, la rideterminazione della misura della pena applicata, con valutazione che il giudice
ha ritenuto «congrua e proporzionata al fatto concreto e alla personalità degli imputati»;
a quest’ultimo proposito, occorre ribadire, con la giurisprudenza di legittimità, che il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta formulata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., non è tenuto a motivare sulle residue questioni devolute con l’appello in quanto, a causa dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ad alcuni motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata a quelli non oggetto di rinuncia (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, COGNOME, Rv. 273755; nello stesso senso cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170);
la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quell riguardante la misura della pena, deve ritenersi comprensiva anche di quei motivi attraverso i quali l’appellante aveva richiesto il riconoscimento di circostanze attenuanti (Sez. 4, n. 53340 del 24/11/2016, COGNOME e altri, Rv. 268696; Sez. 4, n. 827 del 21/11/2017, dep. 2018, COGNOME e altri, Rv. 271750; Sez. 4, n. 46150 del 15/10/2021, COGNOME, Rv. 282413);
ovt) r’tenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità dei ricors on conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/12/2024